sono un esodato nato nel 1952,ho sottoscritto l'accordo per l'esito incentivato con l'azienda nel luglio 2011 ed ho lasciato il lavoro nel dicembre 2011.Maturerò il vecchio requisito cioè quota 97(61 anni di età più 36 dicontributi) nell'ottobre 2013,con le finestre mobili che ho messo in conto mi conveniva lasciare il lavoro,Adesso con il decreto milleproroghe vedo che nel calcolo dei requisiti le finestre mobili sono incluse nei 24 mesi necessari per avere il requisito.All'atto della firma del mio accordo le finestre mobili erano calcolate dopo il raggiungimento del requisito cioè la vecchia quota 97,ora mi chiedo e chiedo a Lei:alla luce della normativa quando avrò diritto alla pensione?(nel 2019)Non le sembra strano che le finestre mobili vengano applicate prima del raggiungimentodel requisito secondo la vecchia normativa riprisitinata con il decreto? Giuseppe
L'analisi è corretta: purtroppo l'art 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 richiede che entro il 6 Dicembre 2013 maturi la decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo la previgente disciplina, al fine di poter essere tutelato dalla clausola di salvaguardia. Decorrenza significa che le finestre di accesso sono incluse. Mi lascio andare in una considerazione personale concordando con lei che l'emendamento presenta elevati caratteri di irrazionalità da lasciare sgomenti: sono migliaia infatti i lavoratori che sono falciati da questa disposizione. L'esecutivo ha tuttavia annunciato che presenterà una regolamentazione aggiuntiva per gli esodati nelle prossime settimane.
Certo è che, in assenza di novità, con un maturato contributivo fermo sotto i 42 anni e senza la maturazione di quota 96 entro il 31 Dicembre 2012 (cosa che consentirebbe un'uscita a 64 anni di età) il rischio, come correttamente evidenziato, è quello di dover attendere almeno 66 anni e 7 mesi di età per il pensionamento di vecchiaia.