Esodati, le regole sulla sospensione della mobilita'

Venerdì, 02 Novembre 2012

Sono nato a Giugno 1956, lavoro ininterrottamente da Febbraio 1976 e sono iscritto alle liste  di mobilita' (ho diritto a 3 anni) da Aprile 2010 con accordo aziendale siglato al ministero,  da Aprile 2010 ho sospeso la mia mobilita', acquisita con questo accordo, in quanto ho svolto attivita' lavorativa a tempo determinato.
Attualmente ho 36 anni e 1/2 di contribuzione piu' 3 anni di mobilita' ancora sospesa,  ho in scadenza un contratto a fine di questo anno e dovrei iniziare un altro contratto a tempo
determinato di almeno 6 mesi con un'altra azienda in modo da raggiungere la contribuzione totale  (compresa la mobilita' sospesa) di 40 anni (2080 settimane).
Vorrei sapere innanzitutto se appartengo alla categoria degli esodati in quanto la sospensione della mobilita' ho capito che e' considerata "neutra" dall' INPS, ovvero che sposta i termini  della fruibilita' della stessa.
Seconda cosa vorrei conferma del fatto che se il prossimo contratto tiene sospesa la mobilita' oltre il terzo anno,  non perdo il diritto alla mobilita' e la stessa semplicemente non viene piu' posticipata ma erosa nella durata. Daniele

La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato ancorchè di durata maggiore rispetto alla durata della mobilità non è causa di decadenza delle liste di mobilità bensì comporta una semplice erosione del periodo di fruibilità della prestazione. 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7 della legge 223/1991 e della Circolare Inps numero 67 del 14 Aprile 2011 i lavoratori in mobilità possono intraprendere attività di lavoro determinato ottenendo in tal modo la "sospensione" della mobilità e la sua conseguente proroga per un periodo che non può essere superiore alla durata della mobilità stessa. In altri termini le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno  slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

Nel caso di specie presupponendo una durata originaria della mobilità pari a 36 mesi e la durata contratti a tempo determinato pari a 38 mesi - 1° contratto 32 mesi (Aprile 2010/Dicembre 2012; 2° Contratto 6 mesi (1° Gennaio 2013/Giugno 2013) - , il lavoratore potrà usufruire complessivamente di 34 mesi di mobilità e non più 36 in quanto la durata dei contratti di lavoro ha prodotto 2 mesi di eccedenza. La proroga dunque produrrà un allungamento del termine della mobilità sino ad Aprile 2016. 

Circa il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento vale la regola generale che possono fare salva la vecchia disciplina quei lavoratori che maturino il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità (ordinaria) ai sensi dell'articolo 24, comma 14 lettera a) del Dl 201/2011 e del decreto interministeriale fornero firmato lo scorso 1° Giugno. Nel caso di specie è dunque necessario maturare i 40 anni di contributi entro il termine della prestazione di mobilità.

Tuttavia il messaggio Inps numero 13343 del 9 agosto 2012 ha precisato che "il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento”.

Nel caso di specie dunque le sospensioni della mobilità intercorrenti tra il 24 luglio 2012  e il 1° Giugno 2013 non sono considerate rilevanti. Si tratta di un periodo pari a circa 10 mesi e di conseguenza il termine entro il quale i 40 anni di contributi devono essere perfezionati ai fini della potenziale inclusione nella salvaguardia non sarà piu' Aprile 2016 bensì Giugno 2015.

 


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