Esodati: ammissibile il cumulo delle salvaguardie

Giovedì, 19 Luglio 2012

Sono un'esodata bancaria, nata il 17.12.1952, titolare di pensione inps  cat vocred. Il 01.04.2008 sono entrata nel fondo esuberi dell'unicredit e ho firmato con la banca un accompagno di 60 mesi fino al 31.03.2013; dal 01.04.2013 avrei dovuto prendere la pensione inps dato che al 30.10.2012 ho 40 anni di contributi pagati e al 17.12.2012 avrò 60 anni di eta'. La mia domanda è: posso accedere alla pensione con le finestre in vigore prima della Legge 122 /2010 dato che ho lasciato il lavoro prima del 30.10.2008? faccio parte dei 10000 soggetti che possono godere della vecchia decorrenza?  M.Emanuela Angelini 

Sì, è possibile. L'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011 computa nel limite numerico dei salvaguardati di cui al Decreto Fornero anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio relativo alle decorrenze di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

In definitiva è possibile cumulare i due benefici qualora ne ricorrano i presupposti come nel caso di specie. Confermo infatti,  relativamente al beneficio dei 10mila salvaguardati (articolo 12, comma 5 Dl 78/2010), che l'Inps ha comunicato, con il messaggio numero 20062 che l'ultimo lavoratore incluso in tale graduatoria ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008. 

 


 Il decreto Fornero sui 65000, registrato dalla Corte dei Conti, non è ancora in gazzetta ufficiale a distanza di ormai una settimana. Vorrei sapere quali ostacoli a suo giudizio (se ci sono) potrebbe esserci prima della sua pubblicazione. Un esodato preoccupato. Grazie! 

E' impensabile che il Decreto Fornero firmato lo scorso 1° Giugno non sarà pubblicato.  

 


 

Sono uscita con il 31/12/2011 da Intesa Sanpaolo per adesione al Fondo di solidarietà in base all'Accordo del 29 luglio 2011. A fine febbraio, la Banca mi ha trasmesso lettera con cui richiedeva firmato il modulo di domanda di assegno straordinario da inoltrare all'INPS (a metà giugno l'INPS nulla aveva ricevuto dalla Banca); la lettera recita testualmente "... per fruire a seguire della pensione AGO secondo il regime previgente all'entrata in vigore della legge 214/2011"; il modulo riporta la mia seguente situazione previdenziale: inizio contribuzione INPS 1/6/1973, data finale versamento contributi 15/6/2013, decorrenza pensione 1/9/2014, data finale erogazione assegno di solidarietà 31/8/2014.
Tenendo conto delle ultime restrittive modifiche apportate con le norme che dovrebbero salvaguardare gli esodati (per salvaguardaci è stata elevata l'età a 62 anni, indipendendentemente dai 40 anni di contributi!) , qual è ora la mia posizione? Inizialmente avrei dovuto restare nel Fondo per due anni e mezzo compresa la "finestra", ora potrei trovarmi esclusa dalle regole previgenti perchè compio i 62 anni nel gennaio 2017 ossia dopo la scadenza dei max 60 mesi di esodo?
Oggi ho ricevuto lettera della Banca che segnala la risoluzione dell'Accordo e la mia riassunzione in servizio - con modalità condizioni e tempi da definire - nel caso l'INPS non autorizzasse l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà, secondo quanto previsto dai commi 14 e 15 della citata legge 214/2011 !

 

Per i lavoratori non titolari di prestazione straordinaria alla data del 4 Dicembre 2011 che hanno ottenuto il diritto all'accesso al fondo sulla base di accordi stipulati in data antecedente al 4 Dicembre 2011 il decreto Fornero prevede la permanenza nel fondo stesso sino all'età di 62 anni. Dunque se l'Inps autorizzerà l'accesso alle prestazioni, rimarrà nel fondo di solidarietà sino a tale età. 

 


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