Gli istituti previdenziali non sono purtroppo in possesso di alcun dato relativo a coloro che sono cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011. Gli accordi collettivi o individuali sono infatti accordi sottoscritti tra datore e lavoratore e non comunicati all'ente previdenziale. Per tale ragione viene prevista una sorta di “certificazione” di tale accordo tramite l'istanza da presentare alle DPL territoriali entro 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto in GU.
Quanto ai nuovi salvaguardati non esiste allo stato attuale, anche se il Ministro ha dato effettivamente disponibilità a trovare soluzioni, alcun provvedimento ufficiale di estensione della tutela rispetto a quanto già disposto dal Decreto Fornero firmato il 1° Giugno.