Sono nato a Latina il 27/06/1962. Questa è la mia storia lavorativa: -Data inizio lavoro (versamento contributi lavorativi): 01/10/1978 -Riconosciuta l'esposizione all'amianto per n. 687 settimane (moltiplicato per il coefficiente di 1.5) comprese nel periodo dal 01/10/1980 al 31/12/1993. -Data cessazione rapporto di lavoro il: 31/07/2009 ed entrato in Mobilità con "Accordo collettivo di incentivo all'esodo". -Fine mobilità: 28/08/202012 -Totale Settimane versate al 23/08/2012 comprese Esp.amianto: 2042 sett. -Settimane mancanti al raggiungimento quota 2080 (40 anni): 38 sett. -A fine mobilità (dopo richiesta) ho iniziato a versare i contributi volontari. Più o meno ad aprile 2013 avrei raggiunto con la vecchia legge i 40 anni di contributo versati e dopo 12 mesi di finestra (legge Sacconi) avrei ricevuto l'assegno, N.B. ho presentato l'istanza per la tutela degli esodati (seconda trance 55000 che scadeva il 21 maggio) presso la D.T.L.. di Latina che è stata accolta e inoltrata all'INPS per la verifica degli ulteriori requisiti. Ho qualche speranza che venga accettata? (Non ho ancora capito se per la seconda o terza trance vale sempre il fatto di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità.) Paolo da Latina
Per una completa analisi della situazione sarebbe utile attendere il chiarimento Inps relativo alla terza salvaguardia. Allo stato attuale appare tuttavia piuttosto probabile che il lettore – non maturando i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità – non possa fare parte dei beneficiari indicati nelle lettere a) dei decreti 55mila e 10.130 (lavoratori in mobilità).
Detto ciò si può verificare se può partecipare alla salvaguardia come prosecutore volontario (in quanto pare di comprendere che raggiunge i 40 anni di contributi - utili alla pensione di anzianità secondo la vecchia disciplina - a seguito dei versamenti volontari). E a tal proposito i decreti 55mila e 10.1030 richiedono che:
1) l'autorizzazione sia stata rilasciata entro il 4 Dicembre 2011;
2) sia presente almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011. Quest'ultimo paletto è parzialmente attenuato nel terzo decreto salvaguardati (lettera d) dove sono ammessi anche coloro che non hanno potuto effettuare alcun versamento entro il 6 Dicembre 2011 poiché si trovavano in mobilità alla predetta data;
3) non ci sia stata rioccupazione successivamente al conseguimento dell'autorizzazione. Quest'ultimo paletto è stato in parte ridimensionato con il terzo decreto salvaguardati (lettera b);
4) la decorrenza della pensione (cioè compresa la finestra) si verifichi entro il 6.1.2015.
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