Sì, la diversa decorrenza è dovuta alla circostanza che nel corso dell'estate 2011 sono stati innalzati i requisiti per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici donne del settore privato e all'applicazione dell'aspettativa di vita.
Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Dl 98/2011 convertito con la legge 111/2011 e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 1 del Dl 138/2011 convertito con legge numero 148/2011 ( che aggiungono un 1 mese al requisito per la pensione di vecchiaia dal 2014, 2 mesi dal 2015, e 3 mesi dal 2016) e considerando l'applicazione dell'aumento della speranza di vita (3 mesi dal 2013 e altri 4 mesi dal 2016*) disciplinato ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la pensione di vecchiaia si perfezionava, secondo la disciplina previgente, con un'età pari a 60 anni e 6 mesi nel 2015.
Al momento la bozza ufficiale conferma l'appartenenza alla salvaguardia nei limiti di 17.710 soggetti e dunque la possibilità di mantenere in vigore le predette regole di pensionamento.
Per quanto riguarda il pensionamento secondo la nuova disciplina pensionistica, si ricorda che dal 2013 sono necessari, per la pensione anticipata, 41 anni e 5 mesi contribuzione, 41 anni e 6 mesi dal 2014, 41 anni e 10 mesi dal 2016* (per le lavoratrici donne). Immaginando che la contribuzione sia regolare il requisito verrebbe dunque a perfezionarsi nel 2018.
La contribuzione volontaria è uno strumento sicuramente utile per integrare il predetto requisito come precisato dalla Circolare Inps numero 35 del 2012.
* Quest'ultimo adeguamento di 4 mesi non è ufficiale ma è estrapolato dallo scenario demografico Istat anno 2007.