Esodati bancari: l'aspettativa di vita scatta dal 2013

Giovedì, 31 Maggio 2012

Egr. Dr. Rossini
Dal 1.3.2011 ho avuto accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle imprese di credito (ex DM 158/2000) e percepisco un assegno straordinario con scadenza 1.3.2016. Al 30.4.2012 ho maturato n. 1857 settimane di contributi e, secondo le regole valide fino al 31.12.2012, con decorrenza 1.3.2016 , dovrei andare in pensione (di vecchiaia, essendo nata l’11.2.1955 e), come da lettera inviatami dall’INPS il 11.5.2011.
In base al calcolo fatto sul Vosro link, dovrei rientrare tra le categorie salvaguardate dal decreto di prossima emanazione e maturare i requisiti per la pensione nell’agosto 2015 con decorrenza dal settembre 2016. Chiedo conferma di quanto sopra e spiegazione circa la decorrenza diversa della pensione medesima da quanto scritto sui documenti a mie mani. Forse si tratta della maggiorazione dovuta all’aspettativa di vita che, evidentemente, al momento della mia cessazione dal servizio non è stata calcolata? Se invece non potessi usufruire della normativa “vecchia” , sempre secondo il Vostro calcolo, maturerei i requisiti per la pensione (anticipata, senza penalizzazione) nel giugno 2018 con decorrenza dal mese successivo. Come si arriva a questo risultato? Pertanto, chiedo se, cessando la corresponsione dell’assegno straordinario a mio favore, nonchè la maturazione dei contributi, con il febbraio 2016, dovrò procedere al versamento di contributi volontari per colmare il vuoto contributivo fino alle decorrenze sopra indicate? Cristina 

Sì, la diversa decorrenza è dovuta alla circostanza che nel corso dell'estate 2011 sono stati innalzati i requisiti per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici donne del settore privato e all'applicazione dell'aspettativa di vita.

 

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Dl 98/2011 convertito con la legge 111/2011 e successivamente modificato dall'articolo 20, comma 1 del Dl 138/2011 convertito con legge numero 148/2011 ( che aggiungono un 1 mese al requisito per la pensione di vecchiaia dal 2014, 2 mesi dal 2015, e 3 mesi dal 2016) e considerando l'applicazione dell'aumento della speranza di vita (3 mesi dal 2013 e altri 4 mesi dal 2016*) disciplinato ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la pensione di vecchiaia si perfezionava, secondo la disciplina previgente, con un'età pari a 60 anni e 6 mesi nel 2015. 

Al momento la bozza ufficiale conferma l'appartenenza alla salvaguardia nei limiti di 17.710 soggetti e dunque la possibilità di mantenere in vigore le predette regole di pensionamento.

Per quanto riguarda il pensionamento secondo la nuova disciplina pensionistica, si ricorda che dal 2013 sono necessari, per la pensione anticipata, 41 anni e 5 mesi contribuzione, 41 anni e 6 mesi dal 2014, 41 anni e 10 mesi dal 2016* (per le lavoratrici donne). Immaginando che la contribuzione sia regolare il requisito verrebbe dunque a perfezionarsi nel 2018.

La contribuzione volontaria è uno strumento sicuramente utile per integrare il predetto requisito come precisato dalla Circolare Inps numero 35 del 2012.


 

* Quest'ultimo adeguamento di 4 mesi non è ufficiale ma è estrapolato dallo scenario demografico Istat anno 2007.


 


 

 

 


 

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati