Esodati Bancari: nel fondo si resta sino a 62 anni

Martedì, 17 Luglio 2012

Sono un 60enne esodato bancario che ha smesso di lavorare il 31/12/2011 e per accordo titolare di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà. Secondo la vecchia disciplina, maturerei il diritto alla pensione effettiva in maggio 2013, compiendo inoltre 62 anni nell'agosto 2013, quindi dovrei restare a carico dei fondi fino a maggio (o agosto??) 2013. Non ho inoltre svolto nell'arco di questi mesi nessuna altra attività lavorativa, attendendo da ormai quasi 8 mesi cioè che mi spetta dopo tanti anni di lavoro. Il mio dilemma è il seguente: rientro o non rientro nei 65.000 esodati per i quali pare che le cose si stiano, seppur molto lentamente, muovendo? Inoltre, secondo la suddivisione dei lavoratori tutelati, dovrei eventualmente rientrare nei 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà il cui accesso al fondo sia autorizzato dall’Inps o previsto da accordi collettivi, oppure nei 6.890 esodati con rapporto risolto al 31 dicembre 2011, che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e che maturino la decorrenza entro il Dicembre 2013? Quindi, dovrò presentare o meno l’istanza preliminare di accesso salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente?
 

In base a quanto esposto ritengo sia un lavoratore che ha conseguito il diritto all'accesso ai fondi di solidarietà di settore (articolo 24, comma 14, lett. c) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011) sulla base di accordi stipulati prima del 4 Dicembre 2011. Se l'uscita sarà confermata dalla banca, resterà a carico del fondo di solidarietà sino a 62 anni come disposto dall'articolo 2 del Decreto Fornero firmato lo scorso 1° Giugno. L'istanza preliminare non è necessaria in questo caso. 

 


 

I lavoratori nei fondi di solidarietà 

Confusi spesso con il termine "esodati" sono lavoratori che hanno lasciato il posto di lavoro a seguito di accordi con le  rappresentanze sindacali e che vengono accompagnati alla pensione attraverso speciali fondi straordinari finanziati dal datore di lavoro. Gli accordi prevedono che il datore di lavoro eroghi una prestazione economica sino al conseguimento della pensione per una durata massima di 5 anni. La maggior parte sono lavoratori del settore del credito che hanno aderito a piani di riduzione del personale.

 

L'articolo 24, comma 14 lettera c) del Dl 201/2011 e il Decreto Fornero firmato il 1° Giugno 2012 consentono a 17710 lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' e ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso a tali fondi, la possibilità di mantenere valide le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti alla data del 6 Dicembre 2011. Tuttavia in questa seconda ipotesi gli interessati restano a carico dei fondi fino al compimento di almeno 62 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del Salva Italia (Dl 201/2011). 

L'articolo 22 del Decreto Spending Review (Dl 95/2012) ha inoltre previsto la salvaguardia nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto ai 17710 indicati nel decreto Fornero che , alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data (fermo restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'). 

 

 

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