Egregio dottor Rossini,
la ringrazio per la risposta di essere probabilmente tra gli esodati salvaguardati essendo nel fondo fs nato il 9/10/54 con uscita 23/10/2014 avendo il solo limite delle risorse economiche che aumentano dal 2013 al 2019. Ora il 9 maggio il ministro dice che il decreto coprirà solo gli anni 2012 e 2013 e che ci potrebbero essere problemi per il 2014.
Il fondo fs copre 4 anni ed altri fondi 6 anni e quindi dei 17.700 solo una minima parte può entrare nella platea dei salvaguardati.
Inoltre l'art 24 comma 14 di esclusione dalla riforma lettera c) è diviso in 2 : la prima parte chi alla data del 4 dicembre 2011 è già titolare di prestazione straordinaria ;
la seconda per chi alla data del 4 dicembre 2011 è previsto l'assegno , ma non ne sono ancora titolari e che hanno anche il vincolo minimo di età.
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto..
Poi al punto 7.3 della circolare INPS n.35 del marzo 2012 gli anni sono diventati 60 ora 62 ma per tutti contraddicendo il salva italia e la circolare INPS. Come può un decreto contraddire l'altro? Spero ci sia un correttivo che eviti contenziosi. La ringrazio nticipatamente
Marcello
Il decreto esodati sembra che coprirà solo i salvaguardati che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 4 Dicembre 2011 e che maturano il diritto alla pensione entro il 31/12/2013 per un totale di 65 mila salvati. Tuttavia il decreto deve ancora essere pubblicato quindi è necessario attendere al fine di evitare di diffondere speranze o allarmismi ingiustificati. Ci sono molti dettagli che devono essere sciolti. Ad esempio la stessa data, quella del 31/12/2013 può essere fuoriviante se non si comprende se si riferisce alla maturazione del requisito o alla decorrenza della pensione. Si tratta di due cose completamente differenti. Per tale ragione consiglio di attendere la pubblicazione ufficiale.
Quanto al requisito dei 59 anni esso è stato con legge (Dl 216/2011 convertito dalla legge 14/2012) portato ad un minimo di 60 anni (per tale ragione trova nella Circolare Inps un diverso valore).
Nel decreto esodati si dovrebbe innalzare il predetto valore a 62 anni (ma non ci sono certezze). In ogni caso ciò riguarderebbe solo coloro che devono ancora entrare nei fondi sulla base di accordi stipulati prima del 4 Dicembre 2011.
E' probabile che non ci sia contrasto tra atti di legge di forza primaria e secondaria: il Dl 201/2011 come modificato dal Dl 216/2011 si limita a fissare il valore minimo (60 anni) dunque l'esecutivo, con un regolamento, potrebbe, da un punto di vista giuridico, scegliere un valore piu' elevato senza dare origine ad un conflitto.
Buonasera, Dott: Rossini, innanzitutto La ringrazio per la pronta risposta al mio quesito, pubblicata l'8/5, mi resta un particolare da chiarire a proposito dell' allungamento dell'età pensionabile di15 mesi che mi riguarderebbe " SALVO NON SIA INCLUSO NEI 10.000 SALVAGUARDATI ART 12 DL 78/2010 " .
Potrebbe dirmi per cortesia come sarebbe modificata la mia posizione se rientrassi in quei 10.000 e a chi posso rivolgermi per sapere con certezza se vi rientro o meno ?
anticipatamente
Liano
Il decreto menzionato ha introdotto le nuove finestre mobili (12 mesi per i dipendenti, 18 per gli autonomi, etc..) a partire dal 1° Gennaio 2011. Il comma 5 dell'articolo 12 ha tuttavia salvaguardato 10 mila lavoratori che potranno accedere alla pensione con le previgenti regole di decorrenza (le finestre di accesso valide sino al 31.12.2010). Si ricorda che la possibilità di accedere al beneficio viene comunicata dall'Inps sulla base di una graduatoria. In particolare l'ente previdenziale ha comunicato che l'ultimo lavoratore che può godere della salvaguardia in esame è colui che ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008.
Le modalità di fruizione della deroga prevedono che l'Inps comunichi al lavoratore (entro 3 mesi dall'apertura della finestra di pensionamento) la sua inclusione nel predetto limite numerico in modo che questi, al momento della presentazione della domanda di pensione, possa chiedere espressamente di avvalersi di tale beneficio (la deroga non viene infatti attribuita d'ufficio ma solo su domanda).
L'inclusione nella deroga comporta la disapplicazione delle finestre mobili successive al 1° Gennaio 2011 e il mantenimento delle seguenti finestre di accesso:
Con meno di 40 anni di contributi
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Decorrenza della pensione |
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---|---|---|
Requisiti maturati entro il |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
30 giugno |
1° gennaio anno succ. |
1° luglio anno succ |
31 dicembre |
1° luglio anno succ |
1° gennaio due anni succ |
Con almeno 40 anni di contributi
|
Decorrenza della pensione |
|
---|---|---|
Requisiti maturati entro il |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
31 marzo |
1° luglio se 57 anni di età entro il 30 giugno |
1° ottobre |
30 giugno |
1° ottobre se 57 anni di età entro il 30 settembre |
1° gennaio anno succ |
30 settembre |
1° gennaio anno succ |
1° aprile anno succ |
31 dicembre |
1° aprile anno succ |
1° luglio anno succ. |
Per ulteriori dettagli consiglio di visionare la circolare Inps n. 90/2011 e in particolare il messaggio Inps n. 20062/2011.
Si riporta, nella speranza di fare cosa utile anche ad altri utenti, il testo dell'articolo citato:
“Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”
Buonasera dr Rossini, le scrivo nuovamente con la speranza di una sua risposta. Le riassumo i miei dati: - Sono nato il 23/03/1956 e sono stato assunto presso l'azienda Italgas SpA il 01/07/79.
- In data 08/05/2008 sono entrato in mobilità, ai sensi degli art. 4 e 24 della la legge 223/91.
- L’ Inps mi ha accolto la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari nella Gestione Integrativa Fondo Gas a partire dal 01/05/2008. A tutt’oggi verso trimestralmente la quota stabilita dall’Inps del versamento volontario.
- L’ indennità di mobilità mi scrive l’Inps, sarà in pagamento fino alla data
del 30/06/2014.
- Ho ricongiunto 12 mesi di servizio militare .
- Sono salvaguardato? Quando andrò in pensione?
Ritengo sia un salvaguardato perchè in possesso dell'autorizzazione ai volontari in data antecedente al 4 Dicembre 2011. E' indispensabile conferma nel prossimo decreto esodati. Per la data di pensionamento è necessario indicare la contribuzione maturata.
Caro direttore vorrei sapere cosa significa salvaguardati solo i 65.000 per gli anni 2012 e 2013 io sono in mobilita dal 30/09/2011 con accompagnamento alla pensione la durata della mobilita di 4 anni quindi il 2015 mi aggancerei alla pensione dopo la famosa finestra mobile .AL 30/09/2011 totale contrbuti 1866 con benefici amianto nato i l10/09/1961 non mi e chiaro se il ministro ha garantito solo gli anni 2012/2013 io che finisco la mobilita il 2015 sono salvaguardato ho sarei fuori dalla vecchia riforma a marzo 2017 dopo la finestra mobile posso accedere alla pensione o mi devo aspettare dell'altro .GRAZIE Della sua pazienza e della sua disponibilita.
Bisogna attendere il decreto per rispondere con precisione. Ad oggi non è chiara la situazione perchè non esiste il testo ufficiale.