Esodati: confermato il cumulo dei benefici per i 10mila salvaguardati

Venerdì, 17 Agosto 2012

Sono un "esodato" Telecom della Regione Sicilia. Sono nato il 05/01/1953 ed assunto in Azienda dal 01/05/1972. Il mio rapporto di lavoro si è risolto allo scadere del 31/08/2009 in Mobilità Ordinaria di cui gli art. 4 e 24 della legge 23/07/1991 n. 223, con accordo sindacale di mobilità del 19 settembre 2008. L'Azienda ha provveduto secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 9 della legge 223/91 a fornire le previste informative agli enti preposti. Messo in Mobilità il 01/09/2009 ed in stessa data ho presentato all'Ufficio Prov. del Lavoro la Domanda di iscrizione nella lista Regionale di Mobilità ed in data 03/09/2009 presso INPS della Domanda di Indennità di mobilità. In data 02/08/2012 ho ricevuto la lettera INPS in quanto risulto tra i "possibili beneficiari" della legge 214/2011 invitandomi a verificare la mia posizione assicurativa. Preciso che, da varie occasioni di verifiche precedenti con INPS, ultima ai primi giorni di marzo c.a., veniva confermata la mia pensione ad Ottobre 2012. A fine dello stesso mese di marzo, invece, ad un'ulteriore contatto mi veniva riferito che non erano più in grado di potermi dare notizie in merito alla mia "pensione". Oggi mi viene comunicato che se rientro nella lista dei lavoratori salvaguardati potrei andare tra maggio o giugno 2013. Mi urge precisare che a suo tempo, con l'introduzione della legge "Berlusconi" 122/2010, rientravo tra coloro che essendo in mobilità Ordinaria con accordi stipulati entro il 30/04/2010 risultavo già tra i 10mila "SALVAGUARDATI".

AD oggi tutto sembra svanito sui terminali INPS e quello che rimane sono tanti se e tanti ma e nessuna certezza.
Ad illuminare un po' esiste il messaggio INPS n. 13343, che recita:"Nelle prime tre categorie rientrano anche i soggetti (cd. “10mila”) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 ( cd. “finestra mobile”). Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011 e s.m.i." che ufficialmente la Dir. Generale dovrebbe inviare tre mesi prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento. Cosa mai avvenuta.
Oggi mi chiedo: Ho possibilità di entrare tra i 25.590 esodati in mob. ord.? Se sì, come è possibile fare riemergere il precedente essere "salvaguardato" sui terminali INPS (il baffetto non c'è più)?

Dalle informazioni fornite è in possesso dei requisiti per essere tra i 25.590 lavoratori in mobilità ordinaria salvaguardati rispetto alle nuove regole di pensionamento. Questo è inoltre confermato dal fatto che ha anche ricevuto la lettera che comunica di essere tra i potenziali salvaguardati.

Ricordo che in linea generale i lavoratori salvaguardati rimangono soggetti alle finestre mobili di cui all'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 in vigore dal 1° Gennaio 2011. Ciò determina uno slittamento tra la data di maturazione dei requisiti di pensionamento e la data di effettiva percezione del primo assegno. Lo slittamento è pari a 12 mesi per la generalità dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Per i quarantisti la finestra è ancora piu' lunga: 1 mese in piu' per coloro che maturano il requisito nel 2012; 2 mesi in piu' per l'anno 2013 e 3 mesi in piu' dal 2014 in poi.

Le vecchie finestre - Il Cumulo dei benefici

In via eccezionale il messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 conferma che i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (cioè i cd. "10 mila" salvaguardati in mobilità o titolari di prestazione straordinaria al 30 Aprile 2010) che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008 ( cfr: messaggio inps numero 20062/2011) possono godere delle regole di decorrenza - evidentemente piu' favorevoli rispetto alle finestre mobili- vigenti sino al 31.12.2010 (erano le cd." finestre di accesso" con decorrenza fissa).

Sulle modalità operative per ottenere il cumulo dei benefici è opportuno attendere le istruzioni Inps.

 

 

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