Dai dati forniti non sono in grado di dare una risposta chiara. Mi sembra tuttavia che non ci siano i requisiti per entrare in una delle deroghe della Riforma Fornero. Provo ad effettuare un ragionamento nella speranza che possa aiutare a dissipare alcuni dubbi anche per coloro che si trovino in situazioni analoghe.
Ritengo prima di tutto che non possa accedere alla disposizione eccezionale di cui all’articolo 24, comma 15-bis, Dl 201/2011 la quale prevede, per i lavoratori dipendenti del settore privato che maturino quota 96 entro il 31 Dicembre 2012 (cioè 60 anni + almeno 36 anni di contributi), l’accesso al pensionamento anticipato all’età di 64 anni. Ai sensi dei chiarimenti forniti dall’Inps con la circolare n. 35/2012, per usufruire di tale disciplina di favore è necessario che alla data di entrata in vigore della Legge 214/2011 (28 Dicembre 2011) il lavoratore svolga attività di lavoro dipendente, cosa che nel caso di specie non si verifica.
Sgombrato il dubbio da tale eccezione rimane da considerare se può rientrare nella disposizione “esodati” di cui all’art 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012. Il salvataggio della posizione pensionistica potrebbe dipendere proprio dalla possibilità di essere assimilato, quale lavoratore collocato in mobilità, ad un soggetto “esodato” ai sensi del comma 2-ter. Anticipo che la risposta anche in tal caso deve ritenersi negativa ma mi soffermo brevemente sul punto perché noto che c’è una certa confusione.
Il comma 2-ter ha salvaguardato, nei limiti di talune risorse economiche, i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati in un futuro decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.
Può essere preliminarmente dunque osservato in prima facie che molte delle condizioni richieste si verificano nel caso in esame. Il rapporto di lavoro si è infatti risolto in data antecedente al 31 Dicembre 2011 e avrebbe conseguito la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la previgente disciplina, in data 1° settembre 2013 (quota 96 raggiunta con 60 anni ad Agosto 2012), dunque entro il termine concesso dal comma 2-ter.
Tuttavia deve ritenersi che “esodati” e collocati in mobilità siano due situazioni incompatibili tra loro. Gli esodati sono lavoratori “dimissionari” cioè soggetti che hanno lasciato il posto di lavoro “volontariamente” spesso a seguito di speciali incentivi monetari offerti dal datore di lavoro. Rileva qui la circostanza che la risoluzione del contratto di lavoro è raggiunta in perfetta condizione di parità tra le parti.
I collocati in mobilità sono invece lavoratori oggetto di una speciale procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/1991; una procedura in cui prevale pur sempre l’iniziativa unilaterale del datore di lavoro (ancorchè sia previsto il coinvolgimento dei sindacati) - la procedura può anche risolversi con un esodo ma in tal caso ciò esclude la mobilità.
Nei licenziamenti collettivi l’unilateralità della risoluzione (il cd. “recesso”) si circostanzia anche dall’obbligo, posto in capo al datore di lavoro, di adottare la forma scritta e il preavviso (art. 4, comma 9, legge 223/1991); il datore a questo punto recede dal contratto e il lavoratore viene messo in mobilita’. Spesso poi i lavoratori collocati in mobilità possono essere destinatari – in presenza di talune condizioni - di uno speciale ammortizzatore sociale, l’indennità di mobilità, che ha una durata variabile in base al luogo di lavoro e all’età del lavoratore. Per la mobilità il datore di lavoro è tenuto anche ad alcuni oneri contributi.
Da qui emerge che le due condizioni sono complementari tra loro e che quindi l’una esclude l’altra. Per tale ragione ritengo che, dato che è stato posto già in mobilità, non possa accedere al beneficio relativo agli esodati.
In definitiva è ragionevole ritenere che, in assenza di ulteriori novità da parte dell’Inps o di ulteriori novità legislative, le modalità per conseguire il diritto alla pensione si allungheranno parecchio: 66 anni (al netto dell’adeguamento all’aspettativa di vita Istat) per ottenere il trattamento di vecchiaia oppure, a prescindere dall’età anagrafica, al raggiungimento di 42 anni e 1 mese di contributi per il nuovo pensionamento anticipato (probabilmente da integrare tramite volontari).
Un Cordiale Saluto