Sono un ex dip. di az. privata ho aderito alla mobilita' volontaria a partire dal 01.09.2010,con accordo azienda /sindacati/ministero siglato nel dicembre 2009,con le vecchie regole ( prodi ) sarei dovuto andare in pensione dal 01.01.2013, poi spostato dal precedente governo ( tremonti ) al 01.04.2013, sono salvaguardato con le nuove regole? faccio presente che sono nato il 02.03.1952 e che ho lavorato ininterrottamente dal 05.02.1973 al 31.08.2010, data del licenziamento .
La risposta è positiva in quanto il lettore raggiunge entro la fine dell’indennità di mobilità la quota 96 necessaria, secondo la previgente disciplina all’accesso alla pensione di anzianità. E’ necessaria tuttavia conferma nel prossimo decreto Fornero sui salvaguardati.
Si ricordano di seguito le categorie di soggetti che sono salvaguardati allo stato attuale:
- 1) Lavoratori collocati in liste di mobilità,sulla base di accordi sottoscritti prima del 4 Dicembre 2011 che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- 2) Lavoratori in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati in data antecedente il 4 Dicembre 2011;
- 3) Lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore e coloro per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai fondi di solidarietà settore; in tale ipotesi gli interessati resteranno a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, anche se maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto "Salva Italia";
- 4) Lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- 5) Lavoratori dipendenti del settore pubblico che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio;
- 6) Lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sonoin congedo per assistere figli con disabilità grave a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (cioè i 40 anni di contribuzione);
- 7) Lavoratori cd. "esodati" - Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu` rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati in un successivo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.
Come accennato, ai fini della selezione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che rientrano nella clausola di salvaguardia si dovrà attendere un decreto del Governo (da varare entro il 30 Giugno 2012) che fisserà il numero dei lavoratori ammissibili al beneficio (sulla base delle risorse stanziate). Al momento attuale, stante le dichiarazioni del Ministro Fornero, le risorse sarebbero sufficienti solo per 65 mila lavoratori. Non si conoscono con precisione coloro che farebbero parte di tale numero.