Buonasera, ho aderito ad esodo incentivato Unicredit previsto con protocollo ottobre 2010, con cessazione dal lavoro 3/2013, per me finestra di uscita calcolata pre-riforma, ecco i miei dati:
Nascita 3/1952 maschio settimane lavorative al 31/12/2011: 2022 (tutte lavoro dipendente privato, incluse 64 settimane per servizio militare) In virtù anche dello slittamento per adeguamento alla durata della vita media, mi si propone l'accesso a Fondo di Solidarietà di settore dal 1/3/2013 e permanenza fino a data pensionamento. Prima domanda: ho diritto a salvaguardia? Seconda domanda: qual'è la decorrenza della pensione? GRAZIE Alessandro
Al momento è incluso nella salvaguardia con la conferma dunque delle finestre di pensionamento vigenti alla data del 31.12.2011. E' indispensabile attendere il decreto fornero entro il 30 giugno per riscontro.Un saluto
Egr. Prof. Dr. ROSSINI
MI è gradito con enfasi ringraziarLa per la Sua gran competenza e per la qualità delle Sue risposte ai quesiti. In proposito vorrei chiederLe a proposito dei Fondi di Solidarietà per i bancari. Inizialmente si parlava di permanenza nel fondo fino a 59 anni successivamente con il mille proroghe portati a 60 anni. Da qualche giorno leggo sulla stampa qualificata di permanenza fino a 62 anni, ma detto ultimo limite dei 62 deve essere variato per legge o è già vigente per qualche normativa che non riesco ad individuare??
Potrebbe esssere così cortese da darmi qualche chiarimento a riguardo ? Molte grazie e distinti cordiali saluti Fulvio
Grazie, cerco nei limiti delle mie possibilità di dare una mano in questo difficile contesto. E' corretto quanto dice: la permanenza nel fondo è stata portata, con il decreto milleproroghe, ad un minimo di 60 anni ma ciò vale solo per coloro i quali accederanno al fondo di solidarietà successivamente al 4 Dicembre 2011 (sempre che ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lett. c) del Dl 201/2011) e ciò anche se maturano prima del compimento di tale età i requisiti per l'accesso al pensionamento (in pratica i 40 anni di contribuzione).
E' probabile, in base a quanto dichiaro dal Ministro Fornero, che l'asticella sarà portata a 62 anni con il prossimo decreto ministeriale sui salvaguardati. Vedremo se sarà vero ma per ora non c'è nulla sulla carta: ad oggi quindi il limite ufficiale è ancora pari (almeno) a 60 anni.
Giusto un'osservazione: le prestazioni straordinarie di “accompagnamento alla pensione” dei fondi di solidarietà hanno una durata massima di 5 anni, quindi il decreto, sancendo i 62 anni di permanenza potrebbe far scavalcare questo limite con un notevole aggravio degli oneri a carico dei datori di lavoro interessati.
Un Cordiale saluto
sono nato nel1958 ex dipendente eni, per motivi di salute ho lasciato il lavoro il 31/12/2010.
Ho usufruito di 361 settimane per l'amianto e perciò ad aprile 2013 arrivo ai 40 anni di contributi. Rientro nella vecchia legge? tenendo conto che c'era da aspettare la finestra di
12 mesi. Gianni
La finestra è di 14 mesi per coloro che maturano i requisiti di accesso alla pensione indipendentemente dall'età nel corso dell'anno solare 2013. E' quanto ha disposto l'articolo 18, comma 22-ter del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011 che ha modificato l'articolo 12, comma 2, Dl 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.
Detto questo non sembra poter godere della disciplina sugli esodati di cui all'articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 perchè non maturerebbe la decorrenza alla pensione entro la data limite del 6 Dicembre 2013. Dunque dovrebbe andare in pensione con le nuove regole.
Consiglio per conferma dell'esclusione di attendere comunque il decreto sui salvaguardati previsto entro il 30 Giugno. Un saluto
Sono entrato in un fondo di prepensionamento Ferrovie dello Stato, già contrattato da vari anni e definito nel 2009 con accordo interministeriale. Il 29.03.2011 ho firmato la rescissione consensuale del contratto di lavoro unitamente al datore di lavoro, ai sindacati ed alla Confindustria.La lettera di rescissione è stata depositata negli archivi di Confindustria, Ho lasciato il lavoro in data 1.04.2011 con l'accordo scritto di avere i contibuti versati fino al marzo 2012 (compimento dei 40 anni di contribuzione) e di ricevere un assegno mensile fino al marzo 2013 (termine della "finestra). Due mesi prima del suddetto termine dovrò fare domanda di pensionamento all'INPS e ricevere la pensione vera dall'aprile 2013. Tale situazione mi esclude dalla nuova legge sulle pensioni, potendo così usufruire in pieno della precedente normativa pesionistica (pensione di anzianità a 40 anni di contributi e metodo di calcolo retributivo, visto che il 31.12.1995 avevo maturato ben oltre 18 anni di anzianità)? Grazie. Fabio
Sì, allo stato attuale è incluso tra i salvaguardati “esodati” di cui all'articolo 6, comma 2-ter, Dl 2016/2011. Per conferma è necessario attendere il decreto sui salvaguardati. La finestra di decorrenza è pari a 13 mesi per coloro che maturano il requisito indipendentemente dall'età durante l'anno 2012. Dunque la decorrenza dovrebbe collocarsi dal mese di Maggio 2013.
Un cordiale saluto
Buona sera Dr. Rossini sono una lavoratrice nata nell' ottobre 1952.Nel mese di marzo del 2011 venivo licenziata per cambio gestione del locale all' età di 58 anni e 5 mesi, ho usufruito dell'indenità di disoccupazione per dodici mesi.Lavoro dal 1973 risultano accreditate 1070 settimane contributive, rientro tra quei lavoratori protetti ? Quando maturerei i requisiti per la pensione di vecchiaia?
La ringrazio vivamente per la risposta. Anna Maria
Se è una lavoratrice dipendente del settore privato con 20 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2012 ritengo possa andare in pensione con 64 anni e 3 mesi di età ai sensi della deroga speciale di cui all'articolo 24, comma 15-bis del Decreto legge n. 201/2011. Un saluto
Buon giorno. Sono un ex dipendente Unicredit. Sono nato il 10.1.1952 . Ho iniziato a lavorare in banca nel maggio del 1976. Sono in esubero dal 1.1.2009 e ricevo mensilmente un assegno da parte del fondo di solidarietà dell'istituto , che contemporaneamente versa all'Inps i miei contributi fino al maggio 2012. Raggiungerò infatti quota 96 - cioè 60anni di età e 36 anni di contribuzione - nel maggio del 2012. La mia finestra d'uscita era al 1.1.2013 , data fino alla quale l'istituto si è impegnato a versarmi l'assegno mensile.
Ora , le chiedo gentilmente: rientro fra gli esodati " salvaguardati " ? E se si , quale sarà la mia nuova finestra d'uscita ? La ringrazio. Casimiro
La finestra è stata portata a 12 mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, Dl 78/2010. Dunque la decorrenza si collocherà dal mese di Giugno 2013 a meno che non rientri tra i salvaguardati di cui all'articolo 12, comma 5 del citato decreto. In tal caso sono fatte salve le previgenti decorrenze. Quanto al secondo quesito la risposta è affermativa, rientra tra i soggetti salvaguardati. E' necessario per conferma attendere il decreto del ministro entro il 30 giugno.
Buonasera Dr. Rossini,
sono un dipendente privato nato 08/09/1957 con 37 anni di contributi al 09/12/2011 certificati da INPS. L'8/08/11 sono stato posto in CIGS con accordo sindacale per chiusura attività ditta fino al 07/08/12 (approvato programma cigs con decreto n. 62443 del 07/11/11) e poi sarò posto in mobilità per 3 anni fino a ottobre 2015. Ho provato utilizzare il Vs. programma per vedere se rientro tra i salvaguardati e la risposta sarebbe positiva però ho il dubbio in quanto io maturerei i 40 anni a dicembre 2014 e non entro il 2013.
Se gentilmente mi può far sapere il suo parere in base ai dati forniti Grazie Giampietro
Sì confermo che sarebbe tra i salvaguardati (almeno secondo le norme attuali). Ciò perchè matura i requisiti per il pensionamento, i 40 anni di contributi, entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Per ora il Decreto Salva Italia non pone il limite del dicembre 2013 per coloro che sono in mobilità . E' sempre necessario trovare conferma nei prossimi decreti attuativi.
Come sempre, un cordiale saluto
Buona sera, desidererei sapere quando andrò in pensione e/o farò parte degli esodati. Sono nata il 2/7/1957 ho iniziato a lavorare dal 1° ottobre 1973 e dato le dimissioni il 31/12/2010 per accedere alla mobilità di 3 anni concordato con l'Azienda, compiendo quindi 40 anni di contributi versati al 31/12/2013. Resto in attesa del verdetto e cordialmente saluto Miriam
Sì, è inclusa nei salvaguardati perchè matura i requisiti di accesso alla pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. La decorrenza sarebbe fissata dal mese di Marzo 2015. E' necessario tuttavia avere conferma nel successivo decreto fornero sui salvaguardati.
Un saluto
Sig.buon giorno.Vorrei avere delle delucidazioni piu' chiare in merito alla mia posizione.Io entro la aprile del 2012 raggiungo (sommando 307 settimane riconosciutemi solo ora per i benefici dell'amianto),n°2090 settimane contributive.A questo punto vorrei sapere quando si aprira' la prima finestra utile per il quale io possa andare in pensione?Vi e' qualche legge al quale io possa appellarmi visto che l'amianto mi era stato riconosciuto gia'nel 2009, e l'inps mi fece ricorso poi perso in seguito? Sono nato il 27 /03/1954. Ringraziandovi per il servizio che fate,saluto e auguro buon lavoro Esposito
Grazie. Ricordo che se non ha maturato i 40 anni di contributi entro il 31.12.2011 potrà accedere alla pensione solo attraverso la nuova legge Fornero che richiede 42 anni e 5 mesi di contributi versati per l'anno 2013. A conti fatti i requisiti dovrebbero maturare nell'agosto del 2014 con decorrenza della pensione da settembre 2014. Il riconoscimento della maggiorazione sull'amianto, anche se fosse arrivato prima della Riforma Fornero, non avrebbe comunque consentito il raggiungimento di 40 anni di contributi entro il 31.12.2011.
Un saluto
sono stato posto in mobilità il 16 gennaio 2012 con accordo sindacale sttipulato ad aprile 2011 causa fallimento aziendale ho maturato 40 anni di contributi a marzo 2012 quando andro in pensione? Gianmario
E' tra i salvaguardati e potrà, previa conferma da vedere nel decreto fornero atteso entro il 30 giugno, andare in pensione dal Maggio 2013.
Sono un dipendente della Regione Abruzzo nato il 9/2/1947 con 29 anni di servizio presso il mio ente (assunto il 4.7.1983). Ho chiesto il trattenimento in servizio per un biennio dal compimento dei 65 anni. Mi è stato accordato solo di restare altri 15 mesi devo andare in pensione a partire dal 1/6/2013. Avevo chiesto di rimanere un biennio e mi è stato risposto che il secondo anno non è possibile in quanto (a loro dire) questo equivarrebbe ad una nuova assunzione. E' Vero? Posso fare qualche cosa per rimanere un altro anno?. Grazie Cherubino
A seguito della Circolare n 10/2008 e della circolare n 2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica è stato ribadito che il trattenimento in servizio oltre i limiti di età non non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all’interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria.
Ciò significa che la domanda di trattenimento può anche essere respinta o accolta per un periodo inferiore al biennio, come nel suo caso senza che il lavoratore interessato possa appellarsi. Credo che la motivazione della mancata concessione dell'intero biennio sia dunque da ricondursi in realtà a ragioni di fabbisogni interni e di risorse finanziarie. Un saluto
ho 56 1/2 anni e 38 di contributi e sono in mobilità con la legge 223/91 art 24
dal 26 marzo 2006 con vari contratti a tempo determinato ho prolungato la mobilità fino al 2 luglio 2012 se c’e qualcuno che può darmi una risposta se potrò andare in pensione ad aprile 2012 Stefano
La risposta ritengo sia negativa. Se oggi ha 56 anni e mezzo e 38 anni di contributi non ha, alla scadenza della mobilità, i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità come regolata nella previgente disciplina. Dovrà andare in pensione con la nuova disciplina.
Un cordiale saluto
Buongiorno, sono un esodato di Banca Intesa, dal 1/1/2008 sono nel fondo esuberi,sono nato l'11/6/1951 ed ho iniziato a lavorare il 12/6/1972, come da accordi sottoscritti con l'azienda mi verranno versati i contributi fino al 31/12/2012 e per quella data, pertanto, avrò raggiunto oltre 40 anni di contributi. Rientro quindi tra i salvaguardati? Un grazie anticipato per la Sua cortese risposta. Cesare
Sì, è incluso tra i salvaguardati. E' necessario attendere il decreto fornero entro il 30 giugno per conferma.
Buongiorno, ho aderito all'accordo Unicredit dell'ottobre 2010 e di conseguenza in base all'ulteriore intesa intercorsa prima del 4.12.2011 ho il diritto di accedere al Fondo di Solidarietà Bancario. Raggiungerò quota 96 nell'ottobre del 2012 (60 anni+36 contributi).
L'accordo prevede l'uscita dal servizio a fine settembre con accesso al Fondo di Solidarietà fino al raggiungimento del diritto a percepire la pensione (vecchie regole) previsto per l'1.11.2013. Faccio parte dei salvaguardati ? Grazie, cordialità Marcello
Sì, al momento è incluso tra i salvaguardati. E' necessario attendere il decreto fornero entro il 30 giugno per conferma. Confermo anche la decorrenza dal 1 Novembre 2013.
Gent.mo Dottore, sono nato 16.03.1951 - assunto in banca od ottobre 1971 - sono in esodo dal 1.01.2008 - ho raggiunto i 40 anni di contributi ad ottobre 2011 con finestra 1.07.2012 - chiedo cortesemente quando potrò andare in pensione? con quale decorrenza? Sono un salvaguardato? Grazie per l'attenzione. Cordialità. Luigi
Non è un salvaguardato perchè ha già maturato i requisiti per la pensione entro il 31.12.2011. Può stare tranquillo perchè la Riforma non si applica nel suo caso. Le finestre sono state tuttavia spostate con le manovre degli ultimi anni: la decorrenza sarà dal mese di Novembre 2012.
Un saluto
Ho aderito al cd fondo esuberi bancario e ci dovrei rimanere fino al 31/12/2013.
Ho visto la sua rassicurante risposta del 20 aprile ad un altro "bancario esodato" che riporto qui di seguito:
"... L'articolo 24, comma 14, lett. c) del Dl 210/2011 convertito dalla legge 214/2011 include tra i salvaguardati anche coloro che, pur non avendo alla data del 4 Dicembre 2011 la titolarità della prestazione straordinaria di accompagnamento alla pensione a carico del fondo, hanno comunque ottenuto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai fondi di solidarieta'."
Mi preoccupa il limite di 65000 "casi paricolari" (o la corrispondente copertura economica) previsti dalla normativa da lei citata: cosa succede se quando toccherà a me quei limiti fossero superati? Grazie! Luciano
Le preoccupazioni sono condivise ma non si può rispondere alla domanda con un margine di certezza perchè non esistono provvedimenti ufficiali su cui basarsi. Lo stesso limite dei 65mila non è un dato ufficiale. Si possono fare solo ipotesi e congetture che, come al solito, alimentano e diffondono solo ulteriore incertezza. Ritengo che sia utile attendere il decreto e sperare che contenga delucidazioni anche per coloro che riceveranno dopo il 4 Dicembre 2011 la prestazione straordinaria a carico dei fondi.
Un saluto
Egr. Dott. Rossini, ho notato le sue risposte ai vari quesiti e mi sono sembrate chiare e concise.
Spero che anche per me si possa fare la stessa cosa. Sono un lavoratore, qualifica di quadro, posto in mobilita (l.223/91) dal giugno 2010, per cessazione di attività dell'azienda(socio unico USA). Io come gli altri mie 180 colleghi non abbiamo avuto alcun incentivo all'esodo o accompagnamento alla pensione. Ci siamo trovati in mezzo alla strada e basta. Nel mio caso ho avuto diritto alla mobilità ordinaria per 4 anni (3+1). Sono nato il 27 ottobre 1955 e attualmente ho circa 37 anni di contributi. Tra il 2010 ed oggi ho lavorato a tempo detrminato presso un paio di società, per cui con il residuo della mobilità di cui posso usufruire arriverei, a giugno 2015 a 40 anni di contributi ed ottobre 2015 a 60 anni di età. Nel caso non dovessi più riuscire a lavorare (come purtroppo sembra) rientrerei nelle vechhie regole pensionistiche o sarò rovinato dalla riforma e dovrò aspettare, senza alcun reddito i 66 anni di età ? Sergio
E' una situazione parecchio complessa ma ritengo che se matura i requisiti per il pensionamento (40 anni) entro la fine della mobilità, al momento attuale, può considerarsi un soggetto salvaguardato e dunque andare in pensione con le vecchie regole. Bisogna comunque avere riscontro dal prossimo decreto sui salvaguardati (è previsto entro il 30 giugno). L'incertezza maggiore sta nel fatto che potrebbe essere introdotta una data entro cui i requisiti di pensionamento (i 40 anni nel suo caso) devono essere maturati.
Un saluto
Buongiorno, riguardo alla sperimentazione prevista dalla legge 243 ho posto il quesito all'inps sul termine delle decorrenze e, se ho interpretato correttamente , Poiché i casi di opzione della pensione interamente calcolata con il sistema contributivo risultano esclusi dalla nuova disciplina della cosiddetta finestra mobile, introdotta con la legge n. 122/2010 (vedi pag. 3 della circolare Inps n. 126/2010), ne deriva che per tale tipo di pensione il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di>scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti , e, per le lavoratrici dipendenti ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Le chiedo se puo' confermare quanto sopra. Ringrazio anticipatamente . Con i migliori saluti Balleri Maurizio
Il dubbio esisteva proprio a causa della Circolare da lei citata ma è stato affrontato recentemente dalla circolare n. 53 del 2011 Inps dove è stato precisato che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 243/04 sono soggette al regime delle decorrenze come disciplinato dal Dl 78/2010. Un saluto