Esodati: gli autorizzati ai volontari non devono aver ripreso l'attivita' lavorativa

Martedì, 24 Luglio 2012

Cosa si intende nel decreto che salva 65000 esodati la frase: che non siano stati rioccupati successivamente all'autorizzazione alla contribuzione volontaria. in questa limitazione rientra anche chi ha fornito una prestazione occasionale, (consulenza),con un importo di pochi euro?. Edoardo
 

Il punto dovrà essere precisato ufficialmente dall'Inps nelle prossime settimane con un apposito messaggio. 

 


L'articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno salvaguarda un numero pari a 10.250 lavoratori autorizzati ai volontari entro la data del 4 Dicembre 2011 a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 Dicembre 2013 (ora 6 Dicembre 2014 per effetto dell'articolo 22 del Decreto Legge numero 95 del 6 Luglio 2012).

Il Decreto Fornero ha inoltre prescritto che questi lavoratori non devono aver ripreso alcuna attività lavorativa successivamente all'autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione e che debbano poter vantare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011.

 
 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

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