Esodati, i prosecutori volontari devono rispettare la finestra del 6 gennaio 2015

Sabato, 15 Marzo 2014

Sono del novembre 1957, ho lavorato dal 1° settembre 1974 fino a luglio 2007, contributi Inpdap, da luglio 2007 ad oggi ho proseguito nel versamento dei contributi in forma volontaria. Nell'agosto 2012 mi è stato inoltrato da parte dell'Inps gestione ex Inpdap, l'invito a verificare la mia posizione assicurativa perchè possibile beneficiaria della normativa salvaguardati. In seguito, in data 17/04/2013 ho presentato istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza che è stata accolta in data 4/06/2013 dopo di questo non ho più avuto nessun ritorno. Mi sono rivolta ai patronati, non mi hanno dato ne risposte ne sostegno, mi sono recata alla sede Inps ex Inpdap, mi hanno detto che non avrei i requisiti. Ma per avere un pò di chiarezza su quella che è la mia posizione a chi dovrei rivolgermi? Voi potete darmi qualche chiarimento o eventualmente indicarmi a chi rivolgermi per essere tutelata? Pensare che quando ho iniziato a lavorare si parlava di 15 anni almeno per i diritti acquisiti, 19 anni 6 mesi 1 giorno bastavano per maturare un minimo di pensione per me trasformati in 40 anni prima della riforma Fornero e ora? Ringrazio per la cortese attenzione, cordialità. Donatella

Le attuali norme in materia di salvaguardia prevedono - con specifico riguardo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - che questi debbano rispettare un preciso requisito in materia di decorrenza del trattamento pensionistico per poter partecipare al beneficio del mantenimento delle previgenti regole di pensionamento. Il requisito da rispettare è quello secondo cui la data di decorrenza (cioè comprensiva della finestra mobile) sia entro e non oltre il 6 gennaio 2015.

Nel caso di specie cio' non sembra possibile. Immaginando infatti che ci sia continuità di contribuzione dal 1974 ad oggi la lettrice dovrebbe perfezionare i 40 anni di contributi nel novembre di quest'anno, aggiungendo le mensilità dovute all'applicazione della finestra mobile di accesso, 15 mesi nel caso di specie, la decorrenza del trattamento si verificherebbe inevitabilmente oltre la "deadline" del 6.1.2015. Da qui l'esclusione dalla salvaguardia come ha comunicato l'Inps. In assenza di ulteriori interventi che spostino in avanti la data di decorrenza la lettrice dovrà perfezionare 41 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi dal 1° Gennaio 2016) per l'accesso alla nuova pensione anticipata.


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