Effettivamente nel caso esiste una responsabilità dell'ente per ritardo. E' presto per dirlo in quanto il governo deve ancora ufficialmente pubblicare il decreto ma nel caso la domanda di salvaguardia fosse rigettata per mancanza del requisito richiesto sarebbe possibile effettuare ricorso e dimostrare la mancanza dell'ente.
espongo i miei dati personali: data di nascita 24 agosto 1951, in data 4 dicembre 2009 le OO.SS. e la banca in cui ho lavorato hanno sottoscritto l’accordo con il quale mi è stato accordato l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale del credito dal 1 febbraio 2010. La Comunicazione certificativa del conto assicurativo rilasciatami in data 7 dicembre 2009 dalla sede INPS di zona riporta testualmente: n. 1742 settimane di contribuzione al 30/06/2009 e “L’assicurato se maturasse 1854 contributi alla data del 12/2011 (quota 96) conseguirebbe la pensione da luglio 2012.” La comunicazione di liquidazione rilasciatami dalla sede locale dell’INPS riporta che la “liquidazione dell’assegno cesserà dal 1 luglio 2012”. Il 27 aprile 2012 ho presentato on line la domanda di pensione di anzianità. Le chiedo, ritiene che le mie caratteristiche rientrano nel quadro dei criteri che saranno base del decreto di salvaguardia?
No, la sua posizione è esclusa dalla salvaguardia perchè da quanto afferma avrebbe perfezionato i requisiti pensionistici (la quota 96) entro il 31.12.2011. E' escluso dunque dalla Riforma indipendentemente dalle risorse stanziate e andrà in pensione con le regole di decorrenza vigenti al 31.12.2011.