1. Permanenza nei fondi di solidarietà di settore
No, la permanenza sino a 62 anni viene stabilita per coloro che al 4 Dicembre 2011 non erano titolari della prestazione straordinaria a carico del fondo.
" Articolo 24, comma 14, lettera c, del Dl 201/201: [sono salvaguardati e dunque fanno salve le regole per l'accesso alla pensione e delle decorrenze vigenti al 6 Dicembre 2011, ndr] i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorchè maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
"Dm Fornero articolo 2, comma 2, lettera c: [nel limite dei 17.710 salvaguardati sono inclusi i, ndr] lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età"
2. Lavoratori che mantengono le vecchie regole di permanenza
Dunque i lavoratori che erano già nei fondi di solidarietà di settore al 4 Dicembre 2011 mantengono le vecchie regole di permanenza (max 60 mesi). Si ricorda per questi lavoratori che le nuove finestre di decorrenza dal 1° Gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Dl 78/2010 sono pari a 12 mensilità dalla data di maturazione del diritto alla pensione.
Per chi accede alla pensione con i 40 anni di contributi le finestre sono pari a 13 mensilità se il requisito dei 40 anni è raggiunto nel 2012, di 14 mensilità se è raggiunto nel 2013 e di 15 mensilità se è raggiunto dal 2014 in poi.
E' astrattamente possibile dunque che la durata dell'assegno straordinario, per coloro che sono nei fondi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sulle decorrenze, non abbia tenuto conto delle nuove finestre mobili e che, dunque, l'assegno si interrompa prima della liquidazione della pensione.
In tali casi è stata predisposta l'estensione dell'assegno sino alla nuova decorrenza con il Decreto ministeriale numero 63655 del 2012 che di anno in anno concederà l'estensione dell'assegno sulla base del numero dei lavoratori allegati alla tabella dello stesso.
Gli altri lavoratori possono usufruire, se presenti, di specifiche clausole di salvaguardia nel regolamento del fondo che consentano di ottenere il prolungamento della prestazione straordinaria in caso di interventi peggiorativi delle pensioni.
Non incorrono nelle nuove finestre mobili i lavoratori che beneficiano della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 e che sono rientrati nel limite numerico dei 10mila salvaguardati (si ricorda che il messaggio inps numero 20062 del 2011 ha precisato, tra le altre condizioni, che l'ultimo lavoratore in posizione utile per accedere al beneficio delle vecchie decorrenze ha risolto il rapporto di lavoro il 30 ottobre 2008). I lavoratori interessati andranno in pensione con le vecchie regole di decorrenza vigenti sino al 31.12.2010.
3. Lavoratori che restano sino a 62 anni
Ai lavoratori che entrano dal 1° Gennaio 2012 sulla base, evidentemente, di accordi stipulati in data antecedente al 4 Dicembre 2011, la permanenza viene allungata sino a 62 anni di età indipendentemente dal fatto che il lavoratore possa maturare prima dei 62 anni il diritto alla pensione con la vecchia disciplina (es per la quota 97 o per ragg. dei 40 anni di contributi o dei 60 anni per la pensione di vecchiaia). E' chiaro quindi che la norma deroga la permanenza massima dei 60 mesi del fondo e pone ulteriori oneri a carico del datore di lavoro.
Al raggiungimento dei 62 anni l'assegno straordinario cessa e il lavoratore passa all'Inps. Si noti anche che non dovrebbero esserci piu' rischi di vuoti economici dato che a 62 anni di età il lavoratore avrebbe anche assorbito il periodo delle 12 mensilità di finestre mobili.
4. Cumulabilità delle "salvaguardie" (Art 24, comma 14, lettera c, Dl 201/2011 e Art. 12, comma 5, Dl 78/2010)
Quanto al previgente regime delle decorrenze richiamato dall'articolo 7 del DM si ricorda che la norma si limita a computare nel limite dei 65mila soggetti anche coloro che erano risultati inclusi nei 10mila lavoratori salvaguardati dall'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010.
Non vengono cioè aggiunte nuove deroghe o possibilità di usufruire del previgente regime delle decorrenze rispetto a quanto già esiste. Viene infatti precisato "qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti" con ciò richiamandosi ai requisiti indicati nel messaggio inps numero 20062 del 2011 in cui si precisava, tra le altre condizioni, che l'ultimo lavoratore in posizione utile per accedere al beneficio delle vecchie decorrenze ha risolto il rapporto di lavoro il 30 ottobre 2008 .
In definitiva le due salvaguardie (65mila e 10mila) si possono cumulare, ad esempio, nel caso di un "esodato nei fondi esuberi" che è entrato nel fondo nel Settembre 2008 e che beneficia di 5 anni di permanenza (sino a Settembre 2013). Il lavoratore in questione potrà godere sia delle vecchie regole di accesso alla pensione (Art 24, comma 14, lettera c, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011) sia delle vecchie regole di decorrenza (le cd. finestre di accesso) ai sensi (per l'appunto) della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010. In tal caso il lavoratore che intenda avvantaggiarsi della seconda salvaguardia (10mila) verrà computato nel contingente dei 65mila.
In altri termini si deve verificare la situazione per la quale un lavoratore esodato non abbia ancora al 31.12.2011 maturato i requisiti per il pensionamento (perchè altrimenti sarebbe escluso dalla salvaguardia per i 65mila esodati e già collocato in pensione) e che sia in possesso dei requisiti per fare salve le previgenti regole di decorrenza (e cioè essere nella graduatoria utile delle 10mila unità di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010).
5. Certezza di essere inclusi nella salvaguardia
Il Dm afferma nelle premesse che tutti i soggetti in possesso dei requisiti per essere tra i salvaguardati rientrano nel contingente numerico delle 65mila unità e dunque tutti i soggetti possono accedere al beneficio. Questa è una importante rassicurazione ufficiale che dovrà tuttavia trovare un ulteriore riscontro nei prossimi provvedimenti attuativi.