Sono un esodato di Poste Italiane che il 18 ottobre 2011 ha sottoscritto con la propria azienda un accordo di esodo individuale. L'accordo prevedeva la mia uscita il 31 marzo 2012 con 40 anni e 13 gg di contributi con accompagnamento economico da parte dell'azienda stessa fino ad aprile 2013 in quanto dal 1 maggio 2013 avrei dovuto percepire il primo assegno di pensione. A seguito dei noti eventi non sono entrato a far parte dei 65mila e 55mila salvaguardati per il solo fatto di essere uscito dopo il 31 dic. 2011. Alla luce di quanto sopra esposto volevo chiedere se il mio caso rientra nella legge di stabilità che salvaguardia ulteriori 10130 esodati e che prevede, fra l'altro, che occorre essere uscito dall'azienda entro il 30 giugno 2012. A aprile del 2012 per cautelarmi ho richiesto all'inps l'autorizzazione a proseguire la CV che mi è stata concessa. Sempre per cautelarmi ho pagato a settembre 2012 la 1^ rata trimestrale e la seconda avrei dovuto pagarla a fine dicembre 2012. Vista l'approvazione della legge di stabilità del 24 dic. 2011 N. 228 che prevedeva all'art. 1 comma 231 la salvaguardia della mia platea, ho interrotto il pagamento dei CV Di seguito i miei dati -Accordo firmato il 18 ottobre 2011 -uscita da Poste il 31 marzo 2012 con 40 anni e 13 gg di contributi+ 3 mesi di CV -Diritto alla pensione con legge previgente dopo 13 mesi dall'uscita dall'azienda e cioè maggio 2013. -Non rioccupato Gennaro da Torino
Si ritiene che il lettore rientri nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 231, lettera c) della legge 228/2012 (legge di stabilità) e pertanto possa mantenere le previgenti regole di pensionamento. L'articolo citato - come correttamente osserva l'interessato - tutela infatti i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 Gennaio 2015.
Ciò detto si confermano i calcoli circa la data di decorrenza che resta fissata al 1° Maggio 2013 (finestra di 13 mesi). Il lettore dovrà altresì presentare istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo (ad oggi non ancora avvenuta).
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