Sì, potrebbe essere la situazione di alcune migliaia di lavoratori nei fondi esuberi (ma anche di coloro che sono in mobilità) che rischiano di vedersi interrompere l'assegno di sostegno al reddito prima di poter accedere alla pensione nonostante figurino tra i salvaguardati dalla Riforma (ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera c, del Dl 201/2011). Questo è l'effetto però dell'applicazione delle nuove finestre mobili introdotte con il Decreto Tremonti dal 1° Gennaio 2011 e non della Riforma Fornero (la quale, ricordo, ha solo confermato per i salvaguardati le regole di decorrenza vigenti al 6 Dicembre 2011 anche successivamente al 1° Gennaio 2012).
Per i lavoratori in questione esiste tuttavia la possibilità di ottenere la proroga l'assegno sino alla nuova decorrenza sulla base del Decreto Ministeriale numero 63655 del 2012.
Si ricorda inoltre che le finestre vigenti al 6 Dicembre 2011 erano le seguenti (articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010):
- 12 mesi dalla data di maturazione del requisito per la generalità dei lavoratori dipendenti
- 18 mesi per gli autonomi
Coloro che accedono alla pensione con il requisito di 40 anni di contributi scontano finestre ancora piu' lunghe:
Dal 2012: +1 mese rispetto ai sopracitati requisiti
Dal 2013: + 2 mesi
Dal 2014: + 3 mesi.
Altra novità riguardava l'età pensionabile delle donne del settore privato che per effetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat e all'anticipato adeguamento all'età pensionabile maschile si allontenerà sempre piu' dai 60 anni originari.
Pensionamento di Vecchiaia delle donne del settore privato (autonome e dipendenti)
60 anni fino al 2012
60 anni e 3 mesi dal 2013 per effetto del primo adeguamento alla stima di vita istat (articolo 12, comma 12-bis, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010) (+3 mesi)
60 anni e 4 mesi dal 2014 per effetto del primo adeguamento all'età pensionabile maschile (articolo 18, comma 1, Dl 98/2011 come modificato dall'articolo 1, comma 20 del Dl 138/2011 e convertito dalla legge 148/2011) (+ 1 mese)
60 anni e 6 mesi dal 2015 per effetto del secondo adeguamento all'età pensionabile maschile (+ 2 mesi)
61 anni e 1 mese dal 2016 per effetto del secondo adeguamento alla stima di vita e del terzo adeguamento all'età pensionabile maschile (rispettivamente 4 e 3 mesi)
Onde evitare confusioni si ribadisce che questa è la disciplina per coloro che mantengono le vecchie regole di pensionamento e di decorrenza in forza della salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 anche successivamente al 1° Gennaio 2012.