scrivo la presente in rappresentanza di circa 600 lavoratori che attualmente sono tutti in mobilità per fallimento aziendale. La maggior parte di questi lavoratori è costituita da over 55 anni,con le vecchie regole delle quote 96 e con eventuali riscatti della laurea si poteva sperare di andare in pensione. Con la riforma Fornero siamo condannati alla fame e il bello è che nessuno dei sindacalisti da noi interpellati e neppure l’inps sa dirci con certezza se entriamo o no nelle liste dei salvaguardati.
Entriamo o no nelle liste dei salvaguardati ? Qui di seguito il contenuto di una lettera di protesta che abbiamo fatto pubblicare su un sito di Informatori scientifici. Grazie.
Come un ammortizzatore sociale ( CIGS ) chiesto ed ottenuto dai curatori fallimentari di un’azienda fallita, sollecitati dai lavoratori e dai sindacati con il preciso ed ovvio obbiettivo di allungare la copertura contributiva, possa tramutarsi in un ostacolo all’ottenimento del diritto al pensionamento con le regole ante riforma Fornero!!! Questa è la tragicomica vicenda di un gruppo di lavoratori di un ‘azienda farmaceutica dichiarata fallita nel mese di gennaio 2011 della quale, nonostante abbia interessato le OOSS, i partiti, le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato, il Patronato, l’Inps provinciale, regionale e nazionale, nessuna di queste entità ha saputo, voluto o potuto dare una spiegazione sul perché simili fatti possano succedere e come si possa porvi rimedio! I fatti in breve: gennaio 2011 il Tribunale di Milano dichiara fallita la società della quale ero dipendente lasciando senza lavoro circa 600 dipendenti ( la maggior parte Informatori Scientifici del Farmaco ) sparsi fra le varie provincie italiane; in data 18 febbraio 2011 i Curatori Fallimentari avviano la procedura sindacale di licenziamento collettivo; in data 15 aprile 2011 viene avviata in regione Lombardia la procedura per la dichiarazione di mobilità attraverso un accordo sindacale che impegna inoltre la Curatela Fallimentare a presentare istanza al Ministero del Lavoro per il riconoscimento della CIGS per 12 mesi a partire dalla data di fallimento ( per garantire ai lavoratori una maggiore copertura temporale degli ammortizzatori sociali ); in data 19 aprile 2011 la Curatela Fallimentare invia ai dipendenti la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro; in data 30 maggio viene autorizzata la concessione della CIGS con decorrenza 14 gennaio 2011 per un periodo di 12 mesi alla fine dei quali scatterà la mobilità. Quale quindi le motivazioni per definirla una tragicomica vicenda? La circolare INPS n.35 dd. 14/03/2012 al punto 7.3 comma a illustrava chiaramente quali fossero i requisiti per le deroghe alla riforma Fornero per cui era sufficiente che il lavoratore avesse stipulato un accordo di mobilità entro la data del 04 dicembre 2011 e che maturasse il diritto alla pensione entro la durata della mobilità!! Quindi per i lavoratori vicini all’età pensionabile un sospiro di sollievo!! No era troppo bello: il Governo aggiunge successivamente che alla data del 04 dicembre 2011 il lavoratore doveva anche aver lasciato l’azienda e quindi siccome la mobilità partiva dopo la CIGS e precisamente in gennaio 2012 a questi lavoratori veniva negato il diritto al pensionamento!!! Altra ironia : i lavoratori se informati di questo avrebbero potuto tranquillamente anticipare volontariamente l’accesso alla mobilità e quindi avrebbero potuto beneficiare delle deroghe alla riforma ma sono stati altresì caldamente invitati dai Patronati e dall’INPS stesso a non anticipare l’ingresso nella mobilità proprio per non perdere un periodo di copertura contributiva!!! La logica domanda rivolta a tutte le organizzazioni succitate è stata di considerare come data di uscita dall’azienda o la data del fallimento ( quale più ovvia uscita dall’azienda se non il fallimento della stessa ? ) o la data dell’accordo di mobilità siglato in regione Lombardia con le OOSS !! L’unica disarmante risposta avuta è stata un disarmante vedremo di considerare… se, ma e però!!! Con la facile conseguenza di trovarsi fra breve senza ammortizzatori sociali, senza pensione e con la beffa, che non avendo sottoscritto incentivi economici all’esodo, non possiamo considerarci esodati e perlopiù senza il contributo economico derivante da tali incentivi!!!! Roberto
Ritengo che la situazione non sia senza speranza. Il decreto legge numero 95 del 2012 ha ampliato infatti la salvaguardia per altri 55 mila lavoratori e l'attuale legge di stabilità (in approvazione al Senato) dovrebbe tutelarne altri 10 mila circa. Nello specifico l'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa (cioè presso i Ministeri o Presidenza del Consiglio) accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali ancorchè non abbiano cessato l'attività lavorativa e non siano stati messi in mobilità alla data del 4.12.2011 a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.
L'emendamento proposto nella legge di stabilità tutela invece i lavoratori posti in mobilità sulla base di accordi anche firmati al di fuori della sede di governo entro il 31.12.2011 e cessati entro il 30.9.2012 che maturano i requisiti per la pensione entro il termine dell'indennità di mobilità.
Ritengo pertanto che i lavoratori del gruppo se maturano i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità potranno potenzialmente mantenere le vecchie regole di pensionamento in base ad uno dei citati provvedimenti.
Nata a marzo 1956 - 36 anni di contributi il 19.12.2012 - dipendente di Poste Italiane S.P.A.intendo usufruire della legge Dini con penalizzazione. Quando produrre la domanda, a chi indirizzarla, da quando sarò considerata in pensione( ovvero non dovrò più presentarmi al lavoro) e quando percepirò la buonuscita,ma soprattutto quando inizierà l'erogazione della pensione mensile e che percentuale di penalizzazione mi toccherà rispetto al mio stipendio attuale? Angela
L'opzione contributiva (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) è rimasta in vigore anche dopo l'approvazione della Riforma Fornero a condizione che la decorrenza si collochi entro il 31.12.2015 (Circ. Inps 35/2012). L'opzione consente alle lavoratrici donne che abbiano maturato almeno 57 anni di età (58 per le autonome) e 35 di contributi di accedere alla pensione optando per la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo totalmente contributivo. Posto che la Circolare Inps numero 35 del 2012 ha disposto l'applicazione della speranza di vita (3 mesi dal 2013) si ritiene che i requisti nel caso di specie si perfezionino nel Giugno 2013 (57 anni e 3 mesi di età anagrafica) e che il primo rateo verrà dunque erogato dal 1° Luglio 2014 per l'applicazione delle finestre mobili (eccezionalmente mantenute in vigore per questa categoria di soggetti).
In generale la domanda di pensione deve essere presentata 2/3 mesi prima dell'apertura della finestra di uscita. La penalizzazione dipende dalla situazione contributiva anche se in genere oscilla in una forchetta compresa tra il 15-25% rispetto all'opzione retributiva. Si consiglia pertanto di rivolgersi ad un patronato con l'estratto contributivo per un calcolo piu' accurato nonchè per lo svolgimento della pratica di pensionamento.
Salve vorrei sapere se andrò in pensione in base a questi dati in merito alla clausola dei salvaguardati riforma fornero ultimo ampliamento novembre 2012. Sono nato il 20/03/1954 età 58 anni ed a Maggio 2013 farò 39 anni di contributi versati. Ho cessato l'attività lavoratica nel mese di novembre 2007 attraverso un accordo individuale riconosciuto dal DTL. Dal mese di Dicembre 2007 che verso contributi volontari. In base alle aspettative di vita della riforma pensionistica, della finestra attualmente in vigore, quando andrò in pensione? Rientro tra i salvaguardati e quindi andrò in pensione con le vecchie regole? Marco
L'ampliamento non modifica il requisito secondo il quale i lavoratori cessati dal servizio o coloro che versano i contributi volontari debbano maturare la decorrenza della pensione entro il 6.12.2014. Nel caso si specie ciò non si verifica (raggiungerebbe i 40 anni nel maggio 2014 con decorrenza nel 2015) e dunque non può mantenere le vecchie regole di pensionamento. Le nuove norme richiedono il perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata.
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