Esodati, terzo decreto salvaguardati in arrivo. Ecco chi si salva

Martedì, 07 Maggio 2013

Appartengo alla categoria degli esodati con accordi individuali e sono stato rioccupato temporaneamente dopo la cessazione dell'attività lavorativa (il 31 Maggio 2011). Posso fare parte del nuovo contingente di cui al terzo decreto? E' stato pubblicato in Gazzetta il terzo decreto salvaguardati? Come mi dovrò muovere? Mario Spera da Foligno

Il terzo decreto salvaguardati non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sulla base della bozza del decreto il lettore dovrà presentare istanza di accesso alla DTL entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in GU del decreto. Quanto al quesito si ritiene che potrà farne parte a condizione che il reddito derivante dalle attività lavorative in questione - per il periodo successivo al 30 giugno 2012 - non abbia superato i 7.500 euro. 

Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha esteso la salvaguardia:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati