Flessibilità in uscita, destreggiarsi tra RITA ed APE

Franco Rossini Mercoledì, 23 Maggio 2018

Ho molto più dei 20 anni di contributi richiesti per accedere alla RITA. Per la RITA posso accedere a 61 anni e 7 mesi (nel mio caso Ottobre 2018) che è il requisito per accedere alla pensione di vecchiaia 2018 (66 anni e 7 mesi meno 5 anni)?

Per accedere alla Rita occorre trovarsi, tra l'altro, a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio. Considerando che il lettore conseguirà l'età di vecchiaia dopo il 31 dicembre 2018 occorrerà considerare che il pensionamento slitterà ad un'età di 67 anni. Pertanto la prima data utile per il conseguimento della RITA avverrà all'età di 62 anni. 

Avendo i requisiti volevo richiedere l'ape volontaria. La mia pensione di vecchiaia scatta il 1 settembre 2020 mentre quella anticipata scatterebbe il 1 settembre 2019. Se io cessassi il lavoro ma continuassi a versare i contributi volontari alla maturazione della pensione anticipata l'ape volontaria si interromperebbe? L'ape volontaria si interrompe nel caso in cui il lettore ottenesse la liquidazione della pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia. Teoricamente il lettore potrebbe cessare il lavoro, conseguire l'ape volontaria, versare i contributi volontari durante l'erogazione dell'ape e, una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi al netto del futuro adeguamento alla speranza di vita), fare domanda per il conseguimento della pensione anticipata. Prima evidentemente del raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia. In tal caso l'ape si interromperà anticipatamente (con conseguente rideterminazione dell'onere e del piano di ammortamento in senso più favorevole al richiedente). Sulla possibilità di versare i contributi volontari durante l'ape volontario sarebbe utile attendere comunque una conferma ufficiale da parte dell'Inps.

Supponendo che, durante i quattro anni di fruizione dell'isopensione, i requisiti di accesso alla pensione anticipata si allunghino (ad es. per variazione dello scenario demografico ISTAT), e' possibile, al termine del periodo di isopensione, raggiungere il nuovo requisito pensionistico mediante prosecuzione volontaria della contribuzione? Si ritiene sia possibile. La facoltà di proseguire volontaria l'assicurazione IVS è concessa a condizione che il periodo oggetto di contribuzione non sia coperto da altra contribuzione e che non ci sia occupazione lavorativa. Pertanto nulla impedirebbe di proseguire l'assicurazione IVS volontariamente. Tuttavia al momento dell'accesso all'isopensione l'Inps valuta i requisiti di pensionamento anche tenendo conto degli scenari demografici futuri. Dunque l'ipotesi che l'isopensione è più teorica che pratica.

Sto pagando i contributi volontari INPS e se non cambiano le cose paghero' fino al 2020 ( circa 37.000 euro all'anno ). Sono anche titolare di posizione Previndai con circa 260.000 euro versati. Se facessi domanda di RITA al Previndai ( ho le caratteristiche necessarie ) e optassi per la tassazione normale, quindi non agevolata al 15%, potrei in sede di dichiarazione dei redditi recuperare parte dei contributi volontari INPS che allo stato attuale non recupero non avendo altri redditi ? Pensate che la cosa abbia un senso o il gioco non vale la candela ? Non ho necessita' della RITA a parte il solo vantaggio fiscale

Il costo dei contributi volontari è fiscalmente deducibile dal reddito irpef. Teoricamente quindi l'accesso alla RITA con tassazione normale può consentire di dedurre dal reddito i costi con un vantaggio fiscale. Naturalmente la lettrice dovrà a quel punto tarare la Rita in misura tale da assicurare una capienza reddituale in grado di esplicare il massimo vantaggio fiscale alla cifra da portare annualmente in deduzione dal reddito. L'entità della RITA dovrà essere valutata nel caso concreto. Difficile però fare una valutazione di convenienza a priori senza tener conto delle aspettative future della lettrice. Attivando la Rita si mette a rischio, del resto, il tesoretto destinato a finanziare la previdenza complementare

 

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nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobili o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dallattivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, lamministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dallattività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobili o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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