Gravosi ed Usuranti attendono lo sconto di cinque mesi dell'età pensionabile

Franco Rossini Lunedì, 01 Ottobre 2018

Faccio parte dei lavoratori cosiddetti "gravosi" per cui per me non dovrebbe scattare l'aumento di 5 legato all'aspettativa di vita previsto dal gennaio 2019. In merito il decreto attuativo della legge di stabilità del 18 aprile 2018 pubblicato nella GU 134 del 12/6/2018 per ottenere tale beneficio, indica una procedura telematica di cui sul sito INPS non c'è alcuna traccia, i patronati non sanno nulla in merito, e il contact center dell'INPS non mi ha saputo dare alcuna informazione. Considerato che la mia data di pensionamento è il 2 agosto 2019, ma usufruendo del blocco dell'aumento di 5 mesi andrei in pensione il 2 marzo 2019, dovendo dare le dimissioni dalla mia azienda 90 giorni prima, avrei bisogno di certezze. Potete chiarirmi la questione? 

Confermiamo che il lettore avrebbe diritto allo sconto dei cinque mesi e che ancora non è stata predisposta la procedura per l'accesso al beneficio. Si ritiene che essa sarà disponibile entro la fine dell'anno.

Il 30/09/2018 avrò 64 anni e 7 mesi. Alla stessa data avrò maturato 44 anni e 1 mese di contributi versati. Ho già fatto domanda di pensionamento e sto attendendo risposta. C'è il rischio che la riforma delle pensioni in discussione, possa modificare date, conteggi o modalità per il pensionamento? Si ritiene di no.

Mi avvicino all età della pensione, io percepisco solo un reddito di 500 euro LORDE mensili di un affitto da una proprietà che ho . Tolte le tasse e l'imu me ne restano solo circa 350 euro NETTE al mese,volevo sapere se potrò avere l assegno sociale visto che non avrò nient'altro oltre questa cifra e non ho neppure una casa . Ho letto che se uno ha una proprietà( non prima casa) l'assegno sociale non spetta,io invece pensavo che perlomeno mi dessero la differenza per arrivare a euro 480 ( assegno sociale) sennò come posso riuscire a vivere con 350 euro NETTE al mese ???....che faccio vendo l'immobile per poter prendere la minima cioè l'assegno sociale??? mi pare paradossale e pur volendo ora poi non riesco neppure a venderlo.Come funziona in questi casi?  Ai fini della determinazione dei requisiti per conseguire l'assegno sociale concorrono l'ammontare dei redditi coniugali, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari a norma del codice civile. Devono essere esclusi dal computo i TFR comunque denominati e le loro anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il valore dell'assegno sociale ed il reddito della casa di abitazione (Circ. Inps 208/1996). Nel caso di specie il lettore dovrà verificare se il reddito netto derivante dall'abitazione in questione superi o meno il limite annuale massimo di reddito previsto per la concessione dell'assegno sociale (5.824€ nel 2018). In caso positivo non spetterà l'assegno sociale, in caso contrario potrà conseguire una integrazione del reddito sino al raggiungimento del predetto limite annuo.

sono un appuntato dei Carabinieri ed il 30 novembre 2018 andrò in pensione con il sistema pensionistico misto, retributivo fino al 1995 e poi contributivo,per calcolare l'importo della pensione vengono calcolati tutti i contributi versati dal 1996 fino alla data di pensione o solo quelli degli ultimi 10 anni. Se il lettore aveva meno di 18 anni di contributi, comprensivi delle supervalutazioni per il servizio svolto, al 31.12.1995 avrà una pensione composta da tre quote: la quota A riferita all'anzianità maturata sino al 1992 calcolata sulla base dell'ultimo stipendio annualizzato al momento della cessazione, una quota B riferita all'anzianità maturata tra il 1993 ed il 1995 calcolata sulla media delle retribuzioni pensionabili rivalutate percepite tra il 1993 ed il pensionamento, ed una quota C, riferita all'anzianità maturata successivamente al 1995 sino al pensionamento, calcolata secondo il sistema contributivo sulla base delle retribuzioni percepite tra il 1996 ed il pensionamento.

Buongiorno, ho iniziato a lavorare nel dicembre 1982 con contributi versati all'INPS fino al novembre 2008 (incluso), successivamente sono diventato dipendente pubblico con contributi INPAP. Attualmente ho 6 anni, quando potrò andare in pensione? e posso utilizzare il cumulo dei contributi in modo che la componente retributiva mi venga calcolata sulla media delle retribuzioni INPS e non INPDAP? No il cumulo non consente di mischiare le retribuzioni percepite nelle due gestioni assicurative. Per ottenere tale risultato dovrebbe ricorrere ad una ricongiunzione onerosa trasferendo la contribuzione. Se il lettore ricorre al cumulo ciascuna gestione liquiderà la propria quota di pensione sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, anzianità e meccanismo di calcolo. Con il cumulo il lettore può andare in pensione a 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica.

Sono andato in pensione nell'agosto 2016 con 42 anni e 10 mesi usufruendo 2 anni e 6 mesi di Mobilità. il 19.07.2018 ho presentato domanda all'INPS per il ricalcolo della pensione con applicazione dell'art. 3, comma 6 del D.lgs. 30.12.1992 n. 503 (che prevede la rivalutazione anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza avvenuti nel periodo di mobilità, rilevati dall'ISTAT). L'INPS respinge la mia richiesta in quanto la rivalutazione della mobilità è stata già considerata nella trasformazione della pensione in definitiva. Vi chiedo se sia vero che tale procedura viene applicata in automatico da parte dell'INPS oppure no. Teoricamente la rivalutazione delle retribuzioni figurative da mobilità, a cui il lettore si riferisce, deve essere effettuata d'ufficio da parte dell'istituto. Per molti anni tuttavia l'operazione non è stata fatta lasciando pertanto al palo gli assegni. Si suggerisce, quindi, di controllare la determina di liquidazione per verificare le retribuzioni prese a riferimento del calcolo dell'assegno.

Vorrei capire una volta per tutte, si spera, se questa 100, che ormai sta diventando quota 98 o 97 nonostante nel contratto di governo si parli solo di quota 100, alla fine sarà obbligatoria per tutti adottarla oppure volontaria e chi riterrà di non voler subire una penalizzazione o altro e ritenga di non aderire alla quota 100 e desideri continuare a lavorare anche se raggiunti i requisiti della quota 100 lo possa fare, sempre che il datore di lavoro nel frattempo infischiandosene delle decisioni del lavoratore spedisca una lettera di pensionamento o licenziamento semplicemente a tutti quelii che hanno raggiunto quota 100 anche a quelli che non vorrebbero aderirvi. Mi sembra un argomento importante ma a nessun notista è mai venuto in mente di spiegare questo aspetto. Spero che l'esperto di pensioni oggi possa chiarire questo aspetto che trovo abbastanza delicato. Si ritiene che qualsiasi intervento futuro attuativo della cd. quota 100 non comporti alcun obbligo ad accettare l'uscita anticipata. Il lettore potrà proseguire il rapporto di lavoro (almeno) sino all'età di vecchiaia. Maggiori indicazioni saranno possibili solo una volta noto il progetto di Riforma.

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