Sono un lavoratore del 1961 che ha raggiunto attualmente 41 anni di contribuzione e sono invalido all'85 per cento. Rientro pertanto in quei lavoratori precoci e dovrei poter andare in pensione a breve (pensionamento anticipato). Al patronato il quale mi sono rivolto mi hanno tuttavia indicato che subirei una forte decurtazione del mio assegno previdenziale. Ma non è prevista una deroga per noi invalidi? Come stanno realmente le cose? Giorgio
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Si ritiene che la risposta fornita dal patronato sia corretta. L'istituto previdenziale con la circolare Inps 35/2012 ha infatti indicato che nulla è stato modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Tali soggetti possono pertanto accedere alla prestazione previdenziale con i requisiti più favorevoli vigenti al 31 dicembre 1992, e cioè 60 di età per gli uomini e 55 per le donne.
Per quanto riguarda invece la pensione anticipata la normativa attuale non prevede alcuna deroga in favore di lavoratori invalidi in questione. Ciò comporta che tali soggetti rimangono sottoposti alla penalizzazione prevista dall'articolo 24 comma 10 del DL 201/2011 secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori. Del resto l'articolo 6 comma 2 quater del dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 non ha infatti incluso, tra la contribuzione utile ad escludere la penalità, il periodo di maggiorazione previsto in favore dei lavoratori invalidi.
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