Sono nata il 3 marzo 1952.Ho risolto il mio rapporto di lavoro il 31 marzo 2008 in ragione di accordo individuale in base agli art 410, 411 del cpc ed incentivo all'esodo corrispondente al periodo intercorrente fra licenziamento e maturazione pensione di vecchiaia. Dispongo della data certa di cessazione (lettera di licenziamento ed anche comunicazione ufficiale all'EBITER). Da quel momento ho fruito di tre anni di mobilita' scaduti nel giugno 2011. Da allora ne mobilita' ne pensione. Secondo i vecchi criteri avrei dovuto maturare la pensione il 3 marzo 2012 data di compimento di 60 anni ed avendo maturato oltre 38 anni di conributi. La finestra relativa si sarebbe dovuta aprire nel mese di aprile 2013. Leggendo gli esito del decreto milleproroghe, mi sembra di avere i requisiti per poter fruire della deroga alle modifiche apporate e quindi mantenere i vecchi criteri di calcolo. Poiche' devo decidere se pagare la volontaria per raggiungere i 41,1 anni di contribuzione che raggiungerei nel settembre 2013 (invece di attendere ulteriori 4 anni, Le chiedo se la mia interpretazione del Milleproroghe e' esatta oppure no. In buona sostanza se ho maturato il diritto il 3 marzo scorso, oppure no. Grazie infinite. Patrizia.
L'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 ammette tra i salvaguardati, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15, Dl 201/2011 e dell'ulteriore plafond di risorse attivabile ai sensi dell'art. 6-bis, Dl 216/2011, i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati in un futuro decreto interministeriale da promulgarsi entro il 30 Giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.
Il raggiungimento di "quota 96" in questo mese (Marzo 2012) - con la conseguenze maturazione del trattamento pensionistico il 1° Aprile 2013 (Art. 12, comma 2, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010) - ritengo, come correttamente osserva, siano sufficienti per usufruire del beneficio sugli esodati in questione.