Confermo che è un soggetto salvaguardato ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lett. c) del Dl 201/2011. Ricordo inoltre che la somiglianza dei termini porta a credere che gli “esodati con prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore” (art. 24,l comma 14, lett. c) Dl 201/2011) e gli “esodati” (art 6, comma 2-ter, Dl 216/2011) siano esattamente la stessa cosa, in realtà non è proprio così:
Gli “esodati con prestazione a carico dei fondi di solidarietà di settore” erano i soli ad essere stati salvaguardati già nel Decreto Salva Italia; gli esodati di cui all'art 6, comma 2-ter del Milleproroghe lo sono diventati solo successivamente.
I primi godono del plafond di risorse stanziate ai sensi dell'articolo 24, comma 15, Dl 201/2011, gli “esodati” godono anche dell'ulteriore salvaguardia di cui all'articolo 6 bis, Dl 216/2011. Sono due categorie dunque distinte in particolare sotto il profilo delle risorse stanziate o attivabili.
Al momento l'ordine progressivo di accesso dovrebbe essere quello della data di risoluzione del rapporto di lavoro come risultante dalla procedura di monitoraggio delle domande che sarà attivata dagli istituti previdenziali (cfr. Art. 24, comma 15). E' probabile che sarà una procedura per tempi e modi simile a quella attivata per la salvaguardia dei 10mila lavoratori di cui alla legge 78/2010 e successive modifiche e integrazioni. Ad esempio è plausibile che il lavoratore che intenda avvalersi del beneficio della salvaguardia lo dovrà indicare espressamente nella domanda di pensionamento.
Per lo scioglimento di questi dubbi è indispensabile attendere la promulgazione del relativo decreto.
Un Cordiale Saluto