Al momento non conosciamo ancora con precisione le modalità con cui verranno accettate le domande di pensionamento per coloro che sono soggetti salvaguardati. Tutto è rimandato ad un decreto entro giugno che dovrà fare luce su questa amplissima area grigia in cui sono rimaste intrappolate centinaia di migliaia di persone.
Sappiamo solo che (come nel caso di specie) i lavoratori esodati di cui all’articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 sono salvaguardati in qualche misura “privilegiati” rispetto agli altri in quanto solo per loro (e anche a causa del loro numero elevato) è stata prevista una ulteriore clausola di salvaguardia (cfr: art 6 bis dl 216/2011) attivabile tramite l’apposita procedura indicata nel medesimo articolo. Ciò probabilmente potrebbe tranquillizzare ulteriormente il lettore.
Un cordiale saluto