sono ex dirigente d'industria nato il 13/07/1951 ho lasciato il lavoro a seguito di accordo aziendale con incentivo all'esodo, con un anno di preavviso.
Ho raggiunto 35 anni contributivi il 30/04/2011 ( compreso l'anno di preavviso ). Inoltre ho usufruito di un anno di disoccupazione ordinaria dall' 8/05/2011 al 7/05/2012.
Attualmente sono iscritto alla lista di prestazione straordinaria di solidarieta'. Potrei accedere alle liste dei salvaguardati? Visto che a luglio 2012 ho raggiunto quota 96 con 35 di contributi e 61 anni di eta'? Potrei eventualmente chiedere di operare una contribuzione volontaria per il periodo 1/05/2011 al 31/12/2011 in modo da anticipare il raggiungimento della quota 96 nel 2011?
Il Dl 201/2011 include nella salvaguardia i lavoratori che alla data del 4 Dicembre 2011 siano titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Se si trova in questa situazione è in possesso dei requisiti per mantenere le vecchie regole e maturerà il diritto alla pensione con il ragg. di quota 96 sino al 31.12.2012 (quota 97,3 dal 1.1.2013). Ricordo tuttavia che il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota nella pensione di anzianità deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. E' opportuno dunque accertare in sede Inps il montante contributivo utile maturato. Quanto al secondo quesisto ricordo che è possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, e solo se non sono già coperti da altra contribuzione.
sono nato il 9/12/1951,ho aderito nel marzo 2005 all'esodo proposto dal mio centro di formazione regionale (C.I.A:P:I. Abruzzo) ,ho fatto quindi i 4 annidi mobilita' e non dovevo fare altro che aspettare ancora 1 anno per quota 96. A tutt'oggi sono in mobilita' in deroga fino al 31/12/2012 , a fine novembre 2012 avro' 35 anni di contribuzione , quindi il 09/72/2012 avro' 61 anni, Cortesermente posso fare la domanda per rientrare nei gruppi dei salvaguardati ? Cesare
L'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 prescrive che i lavoratori in mobilità, per risultare tra i salvaguardati, devono - tra le altre condizioni - maturare il diritto alla pensione entro la fruzione dell'indennità di mobilità di cui alla legge 223/1991. Nel caso di specie questa circostanza non sembra verificarsi.
Il Riepilogo delle Norme per i 65mila salvaguardati:
Si ricorda innanzitutto che il numero complessivo dei soggetti interessati alla salvaguardia è pari a 65.000 unità, suddivise dal Decreto Fornero nel modo seguente:
1) Soggetti in mobilità ordinaria: 25.590; 2) Soggetti in mobilità lunga: 3.460 ; 3) Soggetti interessati a Fondi di solidarietà di settore: 17.710 ; 4) Autorizzati ai VV: 10.250 ; 5) Soggetti interessati all’ esonero (P.I.): 950; 6) Genitori di disabili in congedo: 150 7) Lavoratori esodati: 6.890. Totale salvaguardati: 65.000
L’art.7 del decreto ricorda che sono inclusi nel plafond dei 65000 anche i soggetti già derogati dall’ applicazione delle decorrenze mobili ex art. 12, c.5, della L. 122/2010 (mobilità ordinaria, mobilità lunga e fondo di solidarietà).
CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA NORMA DI SALVAGUARDIA
1) Soggetti in mobilità ordinaria per effetto di accordi sindacali stipulati ante 4.12.11: cessazione dell’attività lavorativa al 4.12.2011; perfezionamento dei requisiti per l’accesso a pensione entro il periodo di fruizione dell’ indennità di mobilità.
In sostanza, il DM esclude dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto anteriormente al 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Si presti attenzione a non confondere la mobilità ordinaria di 4 anni con quella lunga.
2) Soggetti in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11: cessazione dell’attività lavorativa al 4.12.2011.
In sostanza, il DM escluderebbe dalla salvaguardia i soggetti che, pur usufruendo di una mobilità derivante da un accordo intervenuto entro il 4 dicembre scorso, in quella data non avevano ancora cessato il rapporto di lavoro. Nella realtà, la circostanza della essazione del rapporto di lavoro al 4.12.11 è sempre verificata, tenuto conto del fatto che gli ultimi collocamenti in mobilità lunga risalgono al 31 dicembre 2007, sulla base della L. 296/06. Pertanto, tutti i lavoratori che si trovano in mobilità lunga dovrebbero rientrare nella salvaguardia dai nuovi requisiti, prevista dal DM.
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