Lavoratori in mobilità, le nuove regole per accedere alla salvaguardia

Mercoledì, 26 Settembre 2012

Sono uscito dall'attività lavorativa il giorno 26 marzo 2012 in base alla procedura di mobilita' avviata  dall'azienda/sindacati (accordi teriitoriali?) ai sensi e per gli effetti degli articoli 4-24 della legge n. 223/91,  risalenti al 29/3/2011.  l'accordo prevedeva l'uscita volontarie per 300 operai + 100 impiegati con ricorso ad incentivi per arrivare
alla pensione.  La procedura per gli operai prevedeva la facolta di uscita da aprile 2011 a settembre 2011  mentre per gli impiegati (mio riferimento) da marzo 2011 a marzo 2012.
In data 31 maggio 2011 ho aderito all'intesa.  Con decorrenza dal 3/4/2012 percepisco la moblita' (31 mesi) ed in base alla normativa  pensionistica pre Fornero andavo in pensione
il 1/11/2014 con 41 di contributi e 61,5 anni.  Gradirei avere notizie se rientro nei salvaguarda o no ed eventualmente previsioni di quando potro andare  in pensione. Marco

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Nel caso di specie, non avendo terminato l'attività lavorativa entro il 4.12.2011, è escluso dal gruppo dei mobilitati salvaguardati di cui al decreto interministeriale fornero del 1° Giugno 2012.

E' possibile tuttavia che sia in possesso dei requisiti per entrare nel 2° gruppo dei salvaguardati, i nuovi 55mila. L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha infatti esteso la salvaguardia e dunque la possibilità di mantenere la vecchia normativa, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.

Si presti attenzione al fatto che valgono  dunque soltanto gli accordi stipulati in sede governativa, cioè quelli presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo o presso la Presidenza del consiglio dei ministri. Sono esclusi tutti gli accordi sottoscritti a livello aziendale/territoriale.

Quanto ai nuovi requisiti ricordo che per la pensione anticipata è necessario perfezionare 42 anni e 5 mesi di contribuzione (a qualsiasi titolo accreditata) per il 2013; 42 anni e 6 mesi per il 2014; 42 anni e 10 mesi dal 2016. Oppure 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia. In tali casi la pensione decorrerebbe però il mese successivo al perfezionamento dei requisiti perchè le finestre mobili - per chi accede con i nuovi requisiti - sono state infatti abolite dal 1° gennaio 2012.

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