Salve dott. Rossini,
Che interpretazione va data alla seguente condizione posta nel "decreto esodati" interministeriale per gli autorizzati alla contribuzione volontaria: "...non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria..."?
Temo di interpretare che intende escludere anche chi, come nel me, dopo l'autorizzazione ha versato contributi volontari per un certo tempo, poi ha ritrovato occupazione per un altro periodo (con versamenti obbligatori da parte del datore di lavoro) e infine ha ripreso i versamenti volontari, a seguito di nuova interruzione forzata del rapporto di lavoro, .
Sarebbe escluso nonostante stesse versando contributi volontari (già da parecchi mesi) quando la "riforma Fornero " entrò in vigore e maturi i requisiti per la decorrenza del trattamento pensionistico entro i il 2012?
Se l'interpretazione giusta fosse quella restrittiva dovrei aspettare altri 10 anni per l'agognata (e meritata) pensione, senza più reddito, nè prospettive di ritrovare lavoro e, per beffa della sorte, dopo aver versato "una paccata di soldi" (esaurendo tutti i miei risparmi di una vita) per i contributi volontari, il riscatto della laurea e la ricongiunzione di periodi di lavoro autonomo. La normativa previgente mi consentiva di percepire la pensione di anzianità dal 1° ottobre del 2012 e io avevo fatto tutti i miei conti su questo. Non sarebbe un furto legalizzato e una giusta causa per atti inconsulti costringermi alla pensione di vecchiaia dopo ulteriori 10 anni e la "paccata di soldi" versata "volontariamente" in base alla legge vigente e senza più riserve per sopravvivere?
Sì, la norma è idonea ad escludere tutti coloro che abbiano intrapreso un'attività lavoratoriva successivamente all'autorizzazione. Una diversa interpretazione, magari piu' favorevole, potrà arrivare solo dagli organi preposti. Si ricorda che il DM Fornero non è stato ancora pubblicato e che dunque ci vorrà diverso tempo prima che l'Inps possa dettare le linee attuative per i salvaguardati.
Ho il timore che ci sia tuttavia un errore: se, come dice, era in possesso dei requisiti per percepire il primo rateo di pensione dal 1° Ottobre 2012 è possibile che abbia perfezionato i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011, nel Settembre del 2011 (tra la maturazione e la decorrenza vanno infatti conteggiate finestre mobili pari almeno a 12 mensilità per i lavoratori dipendenti e 18 per gli autonomi) e dunque che sia escluso dalla Riforma.