Pensioni / Esodati, nessuna penalizzazione per il cambio di salvaguardia

Franco Rossini Mercoledì, 01 Luglio 2015

Nel dicembre 2011 sono stato posto in Cigs (tre anni) e mobilita (4 anni) dall'Azienda Alenia (assunto 1/1/78) sono nato il 2/4/55, Ho inoltre 15 mesi di contributi da militare. In base ad accordo sindacale l'azienda ha richiesto per me inclusione nella seconda salvaguardia sia nel 2012 che nel 2013 e tale istanza risultava sempre in trattazione di prima istanza e senza esito. A novembre 2014 uscita la sesta salvaguardia ho fatto personalmente domanda di inclusione nella sesta salvaguardia e a febbraio 2015 ho ricevuto certificato di accoglienza da parte del ministero del lavoro per la sesta salvaguardia. Il 10 giugno mi sono recato presso INPS a chiedere informazioni sulla data di pensionamento ed invece allo sportello mi hanno: - rigettato la certificazione della sesta salvaguardia asserendo che io avrei avuto la seconda salvaguardia. - dal 10 giugno ad oggi mi hanno incluso nella seconda, rigettato la sesta ed inviatomi la data di decorrenza pensione per effetto della seconda salvaguardia. Quesito: seconda o sesta salvaguardia modificano la data di pensionamento? se si ci sono gli estremi per un ricorso verso una condizione più favorevole per me? Kamsin Ritengo che il lettore possa stare tranquillo. Non ci sono differenze tra le due salvaguardie: lo scopo di entrambi i provvedimenti è quello di ripristinare le vecchie regole di pensionamento vigenti sino al 2011, garantendo l'ultrattività delle stesse oltre il 2012. Pertanto non c'è alcuna dilatazione della data di pensionamento per via del "cambio di salvaguardia" perchè questa resta regolata dalle norme previgenti alla normativa Fornero. L'importante è che abbia ricevuto conferma da parte dell'Inps di poter accedere ad una delle salvaguardie.

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