Preoccupa quel termine "esodati il 29 febbraio 2012". L'articolo 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011 consente il mantenimento delle previgenti regole, ai lavoratori cessati dal servizio, a condizione che il rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011. Se il rapporto si è concluso dopo questa data, non è possibile accedere alla tutela. Dunque perfezionerà i requisiti per il pensionamento con la nuova disciplina. In caso contrario sarebbe inclusa.
Preciso inoltre, per evitare di ingenerare confusione, che la quota sufficiente per maturare il diritto alla pensione di anzianità nel 2012 è "96" con un minimo di 60 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione.