Pensioni: i lavoratori cessati dal servizio devono aver risolto il contratto entro il 31.12.2011

Mercoledì, 06 Giugno 2012

Sono una ex dipendente di Poste Italiane SPA,esodati il 29 febbraio 2012. sono nata il 27 gennaio 1952 ed al 29 febbraio del 2012 avevo maturato 37 anni e 5 mesi di contribuzione, per cui al 27 gennaio 2012 avrei raggiunto la quota 97 con 60 anni di eta'. Con le vecchie regole sarei dovuta andare in pensione l'1 febbraio 2013. Le chiedo cortesemente di sapere quale è la mia posizione con le nuove regole .  

Preoccupa quel termine "esodati il 29 febbraio 2012". L'articolo 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011 consente il mantenimento delle previgenti regole, ai lavoratori cessati dal servizio, a condizione che il rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011. Se il rapporto si è concluso dopo questa data, non è possibile accedere alla tutela.  Dunque perfezionerà i requisiti per il pensionamento con la nuova disciplina. In caso contrario sarebbe inclusa.  

Preciso inoltre, per evitare di ingenerare confusione, che la quota sufficiente per maturare il diritto alla pensione di anzianità nel 2012 è "96" con un minimo di 60 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione. 

 

 

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