Pensioni, i vantaggi della totalizzazione dopo la riforma Fornero

Martedì, 05 Marzo 2013

Salve, come esodato sono fuori dalle attuali salvaguardie, a fine aprile terminerà la mobilità (ed avrò 2028 settimane complessive di contribuzione) e mi è stata offerta una piccola collaborazione a progetto di un anno, sto, perciò, valutando la possibilità, alla fine del progetto, di chiedere la totalizzazione contributiva, però, ho una serie di dubbi che nemmeno presso la mia sede INPS di riferimento hanno saputo dissipare, Le sarei, perciò grato se potessi avere in questa sede delle risposte. I quesiti sono numerosi e me ne scuso, ma le risposte saranno per me determinanti nel fare scelte non più reversibili: 1) per la totalizzazione contributiva vale ancora il requisito contributivo dei 40 anni (oppure sono diventati 40 anni e 3 mesi dal 2013)? 2) oltre alla ordinaria contribuzione effettiva, ho dei periodi di contribuzione figurativa per CIGS e mobilità, nonchè 1 settimana di contribuzione volontaria. Sono tutti utili per il raggiungimento del requisito contributivo dei 40 anni (o 40 e 3 mesi)? 3) la finestra mobile decorre come per i lavoratori autonomi, a cui vanno aggiunti, per coloro che, come me, maturerebbero il requisito nel 2014, ulteriori 3 mesi? (quindi, complessivamente 21 mesi dalla maturazione requisiti)? 4) per richiedere la totalizzazione, dopo l'eliminazione del vincolo dei 3 anni minimi versati in una cassa, sarebbe per me possibile totalizzare i 39 anni di contributi maturati in FPLD con 12 mesi (o 15) in gestione separata e maturare il diritto alla pensione contributiva? 5) ai contributi maturati in FPLD, possono essere sommati tutti i contributi versati alla gestione separata? 6) nel mio caso (contribuente in regime di calcolo retributivo), per simulare il calcolo contributivo è sufficiente riempire il campo della maschera del sw CARPE PC "Data esercizio facoltà opzione Art.2 Comma 2 legge 355/2001"? Quest'ultima domanda perchè la differenza rispetto al calcolo pensione retributiva è di circa il 10%, molto meglio di quanto prevedessi. Nel ringraziarLa infinitamente per la Sua cortese attenzione, La saluto cordialmente. Pasquale Venafro

La stima di vita - La Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha precisato che dal 2013 anche i soggetti che decideranno di accedere al trattamento pensionistico ricorrendo alla totalizzazione nazionale, disciplinata dal Dlgs 42/2006, subiranno gli aumenti legati alla speranza di vita pari a tre mesi così come stabilito del decreto ministeriale 6 dicembre 2011. Questo aumento si applicherà sia al requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia (che diventerà 65 anni e 3 mesi) sia a quello indipendente dall'età anagrafica (che salirà a 40 anni e 3 mesi di contribuzione). Il requisito contributivo dei 40 anni deve essere comunque raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia mentre è valida qualsiasi altra forma di contribuzione.

Finestra mobile di 18 mesi - I lavoratori in totalizzazione devono scontare 18 mesi di finestra mobile istituita con il decreto legge 78/2010. A differenza della finestra ordinaria prevista per alcune tipologie di lavoratori dipendenti (come ad esempio gli addetti ai lavori faticosi e pesanti ai quali si applica la finestra mobile di 12 mesi), i totalizzandi dovranno necessariamente attendere quindi sei mesi in più. Il messaggio inps numero 214 del 4 Gennaio 2013 ha inoltre precisato che anche i lavoratori in totalizzazione che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica scontano l'ulteriore allungamento della finestra mobile pari ad un mese per il 2012, due mesi per il 2013 e tre mesi dal 2014 in poi (legge 111/2011). 

I vantaggi della totalizzazione - In totalizzazione si possono ottenere le pensioni con requisiti piu' favorevoli rispetto alla Riforma Fornero. Per la pensione di vecchiaia sono sufficienti 65 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione per quella di anzianità è sufficiente perfezionare almeno 40 anni di contributi. Questi requisiti, identici per uomini e donne, sono specifici della prestazione in totalizzazione: ciò significa che per ottenere la pensione non occorre attendere la maturazione dell'età o dell'anzianità (spesso più elevate) previste dai singoli enti o casse professionali dove sono accreditati i contributi. 

In particolare con specifico riguardo alla pensione di anzianità sono sufficienti 40 anni di contributi (al netto della stima di vita) rispetto ai 42 anni e un mese necessari per la pensione anticipata (41 e un mese per le lavoratrici). Inoltre l'età è irrilevante, mentre non lo è affatto per la nuova pensione anticipata, che penalizza chi la consegue con meno di 62 anni con una decurtazione permanente della rendita (fatta salva la disciplina transitoria per coloro che raggiungono il requisito entro il 2017 senza l'ausilio di contribuzione figurativa di disoccupazione e per congedo straordinario per handicap grave).

Via il requisito di 3 anni -  Con la cancellazione del paletto triennale, che non consentiva di totalizzare i periodi contributivi inferiori a tale arco temporale, tutte le contribuzioni accreditate potranno essere utilizzate e quelle eventualmente coincidenti a periodi già utili dovranno essere considerate una sola volta, scegliendo il criterio di maggior favore per il lavoratore. Ritengo pertanto che possa valorizzare anche periodi contributivi pari a 12 o 15 mesi maturati in altre casse.


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