Salvaguardati, nuove regole per i prosecutori volontari

Lunedì, 12 Agosto 2013

Sono un lavoratore in mobilità dal 20/07/2011 e fino al 19/07/2014, ho già ricevuto la lettera di salvaguardia dall'Inps a febbraio 2013 in quanto rientravo tra i lavoratori in mobilità del primo decreto del giugno 2012. Maturo i 40 anni di contributi alla fine di febbraio 2014, volevo sapere se anch'io devo inoltrare l'istanza di salvaguardia scadente il 25 settembre. Raffaele 

Si ritiene che la risposta sia negativa in quanto la ricezione della lettera comporta che la posizione del lettore è stata già assorbita nelle 65mila unità salvaguardate ai sensi del Dm del 1° Giugno 2012. Ciò significa che non è necessario la presentazione di una nuova istanza.

Autorizzato a V.V. 01/2006 Dal 02/2007 al 05/2009 come dipendente (licenziato 05/2009 x riduzione di personale in Società - 15 dipendenti ) dal 05/2009 al 05/2010 figurativo dal 06/2010 effettuato regolarmente i V.V. (Effettuato Prestazione Occasionali dopo il 4/12/2011 ma con un massimo di Euro 5.000 lordi annuali ) Al 06/2013 ho 36,5 anni di contribuzione, posso essere fra i salvaguardati Legge Fornero ??? Questo anche alla luce del messaggio Inps 12577agosto 2013.Mirco 

Se il lettore matura la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6.1.2015 la risposta si ritiene sia positiva. Tra le altre condizioni infatti il messaggio inps numero 12577 del 2 Agosto 2013 ha previsto - con riguardo ai prosecutori volontari - che possono essere ammessi alla salvaguardia anche coloro che sono stati rioccupati in qualsiasi attività lavorativa dopo il conseguimento dell'autorizzazione ai versamenti volontari purchè i redditi conseguiti per il periodo successivo al 4.12.2011 non superino i 7500 euro lordi annui. I redditi conseguiti dal lettore, in quanto inferiori alla predetta soglia, non comportano pertanto l'esclusione dalla salvaguardia. 

Buonasera e grazie anticipatamente per il tempo concessomi. sono un esodato del settore credito. dimesso il 20.12.2008 inizio fondo esuberi dal 1.1.2009 sino al 31.12.13 originariamente la finestra di udcita era 31.12.13 . maturazione contributiva 40 anni a maggio 2013. potrei sapere se sono soggetto a penalità perchè in pensione prima dei 62 anni(nato nel 1957) e la decorrenza della stessa? Grazie e buona serata.

Si ritiene che coloro che mantengono le vecchie regole di pensionamento - come il lettore - non incorrino nella penalità prevista dall'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011 (riduzione dell'1-2% in caso di accesso alla pensione anticipata ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni). Cio' in quanto il regime di penalizzazione è stabilito per i lavoratori soggetti alle nuove regole di pensionamento. Circostanza esclusa nel caso di specie.

Detto questo se il lettore raggiunge i 40 anni nel maggio 2013 la pensione decorrerà dal 1° Agosto 2014. Resta salva la possibilità di ottenerla dal 1° Giugno 2014 qualora il nominativo del lettore risulti nel contingente dei 5mila lavoratori salvaguardati rispetto al regime delle nuove decorrenze introdotte dalla legge 111/2011 (cfr. articolo 18, comma 22-quater della citata legge). 


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