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Quarta salvaguardia Dl 102/2013

03/06/2014 22:29#1662 da doardi
Risposta da doardi al topic quarta salvaguardia
Attenzione giovannarap e anche Arte i calcoli per l'importo della pensione sono a quota parte: retributivo fino al 2011e contributivo dal 2012 in poi (uguale per tutti, ante e pre Fornero), quindi non affannatevi a capire i metodi di calcolo.
Io sono andato in pensione l'anno scorso con le regole vecchie e così é stato.

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03/06/2014 21:44#1660 da giovannarap
Risposta da giovannarap al topic quarta salvaguardia
Arte, io ho aperto il link ma sinceramente non ho capito come viene calcolata la pensione.
Cosa intendi, che il calcolo viene fatto ante Fornero, nello specifico retributivo senza l'applicazione del calcolo contributivo pro quota, dal gennaio 2012?

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03/06/2014 21:39#1659 da Arte
Risposta da Arte al topic quarta salvaguardia
L’art.11 bis deldecreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66), convertito con modificazioni nella legge del 28 ottobre 2013, n. 124, ha introdotto anche per il personale del comparto scuola una “finestra” dedicata per coloro che hanno usufruito della legge 104 per assistere un parente sempre nel 2011.
Il MIUR con la nota n. 481 del 21 gennaio 2014 trasmessa agli USR ed agli ATP chiarisce alcuni dubbi interpretativi sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 01.09.2014. Con la nota suddetta vengono forniti chiarimenti su tre distinte casistiche:
1) REQUISITI ANAGRAFICI PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON SISTEMA CONTRIBUTIVO
Viene chiarito che il requisito di età anagrafica, per le donne che optano per il trattamento contributivo ai sensi dell’art. 1 c. 9 L. 243/2004, è di anni 57 e mesi 3. Tale requisito deve intendersi posseduto alla data del 31.12.2013.
2) PENALIZZAZIONI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO
Chi accede al trattamento pensionistico anticipato ovverossia con una anzianità contributiva pari ad A 42 M 6 per gli uomini ed A 41 M 6 per le donne e con un’età inferiore ai 62 anni subisce delle penalizzazioni sul calcolo dell’assegno pensionistico. Tali penalizzazioni sono “sospese” ovverossia non vengono conteggiate fino al 2017 se i servizi utili a pensione derivano da servizio effettivo, astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, malattia, donazione del sangue, congedo parentale.
Viene precisato che anche i periodi di fruizione dell’art. 33 c. 3 della L. 104/92 (permessi mensili per assistenza familiari con handicap grave) risultano utili per evitare di incorrere nelle penalizzazioni.
3) ISTANZE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DA PARTE DI PERSONALE “SALVAGUARDATO”
Viene comunicato che a seguito dell’estensione anche al personale scolastico delle novità introdotte dall’art. 11 bis del D.L. 102/2013, convertito nella L. 124/2013, possono RICHIEDERE di cessare dal servizio coloro che nel corso dell’anno 2011 hanno chiesto ed ottenuto dei congedi ai sensi dell’art. 42 c. 5 del D. Lgs. 151/2001 (permessi fino ad un biennio per assistenza familiare con handicap) o ai sensi dell’art. 33 c. 3 della L.104/92 (permessi mensili per assistenza familiari con handicap grave). A questi lavoratori è anche richiesto il possesso di requisiti anagrafici e contributivi, secondo la normativa previgente la L. 214/2011 (c.d. legge Fornero), tali da comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015 (trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 6.12.2011). In ogni caso, la prima decorrenza utile di pensione non può essere anteriore al 1° gennaio 2014.
L’articolo 11 bis stabilisce un contingente di 2500 unità di personale da “salvaguardare”.
I lavoratori interessati sono sia quelli del settore privato che pubblico compresi quindi anche quelli del settore scuola.
In sintesi il personale scolastico può produrre istanza di collocamento a riposo se riesce a soddisfare queste 2 condizioni :
1) che nel corso del 2011 abbia usufruito dei congedi per la L. 104/92 o del D. Lgs. 151/2001 (ininfluenti i limiti temporali dei congedi, al limite basta un solo giorno di congedo)
2) possa vantare entro il 31.12.2013 i requisiti anagrafici e contributivi utili ad accedere al trattamento pensionistico (quelli pre legge Fornero) ovverossia
· quota 97 e 3 cioè 61 anni e 3 mesi di età congiunti a 36 anni di anzianità contributiva oppure 62 anni e 3 mesi di età congiunti a 35 anni di anzianità contributiva
· anni 40 di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica
· una età anagrafica di anni 65 per gli uomini e 61 per le donne con almeno 20 anni di contribuzione
· opzione sistema contributo per le donne con un’età di anni 57 ed una anzianità di anni 35 senza arrotondamenti).
Ovviamente poi per accedere al trattamento pensionistico dovrà rientrare tra i 2500 lavoratori salvaguardati. La competenza nel valutare le domande e graduarle è delle Direzioni Territoriali del Lavoro in base a quanto stabilito dalla circolare n. 44 del 12.11.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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03/06/2014 21:35#1658 da Arte
Risposta da Arte al topic quarta salvaguardia
riprova, io mi sono disconnesso e riconnesso e link mi si apre

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03/06/2014 21:04#1656 da mimmo domenico
Risposta da mimmo domenico al topic quarta salvaguardia
Arte, se il link e' per me, mi preme comunicarti che non si apre.

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03/06/2014 20:32#1654 da Arte

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