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cumulo casse professionali

31/08/2017 17:38#40677 da Alven
Risposta da Alven al topic cumulo casse professionali
Il problema è che vorrebbero mandarci tutti in pensione a 67 anni. Per le nostre istituzioni le pensioni d'anzianità rappresentano un grosso rompicapo che vorrebbero evitare, perchè costa e non rende. Del lavoro ai giovani l'interesse è fino ad un certo punto.

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31/08/2017 17:17#40676 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic cumulo casse professionali
Saluti a tutti. Sono un pò impegnata e poco presente ma sono anche un pò..demoralizzata perchè tutti dicono anche ai patronati che ..la Legge c'è ma non si riesce ad aplicare perchè mancano le indicazioni e anche dall'incontro di ieri Sindacati -Poletti non si è cavato un ragno dal buco :ora poi pensano ai giovani e alle loro pensioni fra 40 anni ma non è meglio che si occupino del presente e "liberino" chi ormai ha età e anni di versamenti ? Mah...

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30/08/2017 16:03#40648 da angco
Risposta da angco al topic cumulo casse professionali
Nicolett, l'art. 39 del CCNL 1996 è leggermente diverso:

Aran – Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali dell’Area IV

Termini di Preavviso
(Art. 39 CCNL 5.12.1996, art. 3 CCNL 2.7.1997, art. 20 CCNL 8.6.2000)

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di
altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore
al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale
o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al
comma 1, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’azienda o ente ha
diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non
dato.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di
lavoro di risolverlo sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso
dell’altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in
caso di preavviso lavorato, si da luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto
l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c..
nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.

ARAN
RACCOLTA SISTEMATICA
DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Area IV
Dirigenza medica e veterinaria

Dicembre 2013
Ringraziano per il messaggio: Nicolett

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30/08/2017 14:35 - 30/08/2017 14:38#40646 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Che questo post sia benaugurante....proviamo a prepararci all'uscita dal mondo del lavoro...riporto le modalità di preavviso da dare al datore di lavoro per il pensionamento...è l'art. 39 del CCNL 1094/97

ART. 39
(TERMINI DI PREAVVISO)
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
– 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
– 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
– 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di cia-scun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il perio-do di preavviso da questi non dato.
5. É in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rap-porto di lavoro di risolvere il rapporto stesso sia all’inizio, sia durante il perio-do di preavviso con il consenso dell’altra parte.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavvi-so. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva.
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.

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30/08/2017 12:57#40642 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Lavoro e professione
Pensioni, cumulo gratuito e Ape volontaria alla prova di settembre

di Claudio Testuzza

Il cumulo gratuito dei contributi pensionistici spezzettati in più gestioni ed in particolare di quelli maturati nelle casse professionali, come è la condizione di molti medici iscritti fin dall'inizio della loro professione all'Enpam, e la possibilità di anticipare il pensionamento mediante l'utilizzo dell'Ape volontaria, sono le due importanti novità introdotte dall'ultima legge di stabilità, ma non ancora giunte alla fine del loro iter regolamentare. Per quanto attiene le Casse di previdenza private, prosegue l'attesa di conoscere le modalità di applicazione e di distribuzione dei costi dell'operazione del cumulo non oneroso dei contributi già versati in passato dai professionisti.

La legge n. 236/2016, in vigore dal 1° gennaio 2017, è stata dibattuta nelle settimane passate sia in sede ministeriale che parlamentare con diverse interrogazioni, sia fra le stesse Casse e l'Inps. Il ministero dell'Economia è stato chiamato a chiarire i contorni dell'operazione e a comunicare se c'è, o meno, adeguata copertura finanziaria e se, come da qualcuno adombrato, sono necessari ulteriori fondi per assicurare quanto è stato stabilito dalla legge. Inoltre, sarà importante verificare se verrà o meno confermato l'orientamento emerso da alcune parti di utilizzare il cumulo esclusivamente ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione in cumulo. In pratica all'Inps spetterebbe di pagare l'anticipo della pensione, e le Casse interverrebbero liquidando le quote, a partire dall'anno di pensionamento fissato nel proprio, specifico regolamento. Quel che è certo è che gli Enti privati dovranno sottoscrivere convenzioni con l'Istituto pubblico concernenti le modalità attuative e di pagamento degli assegni. E dovranno anche stilare delle delibere da sottoporre ai ministeri vigilanti (oltre a quello del Welfare, a quelli dell'Economia e della Giustizia) sull'applicazione della disciplina del cumulo gratuito dei contributi per fornire indicazioni utili agli iscritti che volessero aderire. Anche per l' Ape volontaria bisognerà attendere le prime settimane di settembre. Vi è, infatti in particolare un ritardo per l'avvio dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica.

Il testo del decreto attuativo (Dpcm) è stato modificato dopo le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato, ma è ancora in attesa della firma del Presidente del Consiglio per poi tornare alla Corte dei conti. Ci sarà bisogno, poi, di una circolare dell'Inps per spiegare tutti i dettagli operativi. Per la piena operatività servirà anche la pubblicazione della convenzione con Abi e Ania, in cui verrà confermato il costo finale del prestito ponte. il Taeg dovrebbe essere del 3,2 % circa. L'Ape volontaria è prevista retroattiva, per il riconoscimento del diritto dal 1° maggio scorso.
Una volta in vigore, la prestazione potrà essere richiesta dal lavoratore a cui mancano non più di tre anni e sette mesi per raggiungere la pensione di vecchiaia (nel 2018 l'età è fissata a 66 anni e sette mesi) e possa vantare almeno venti anni di anzianità contributiva nell'Assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa (ex Inpdap) nonché nella gestione separata dell'Inps. L'assegno sarà pagato per dodici mensilità ed è esente da imposizione fiscale. Le somme percepite nel periodo transitorio, cioè tra l'accesso all'Ape volontaria e il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, dovranno essere restituite in un periodo massimo di venti anni, a partire dal pensionamento. A fronte del prestito, è necessario anche stipulare un polizza che copra il rischio di premorienza del lavoratore affinché sia garantita l'estinzione dell'eventuale debito che, pertanto, non graverà sui titolari di pensione ai superstiti.
Insieme alla domanda di Ape deve essere presentata anche la domanda di pensione. Domanda che diventa irrevocabile una volta perfezionato il contratto di prestito, salvo che non sia stato esercitato il diritto di recesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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30/08/2017 12:44#40641 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Rispondo a Tessi, ecco l'allegato:


Caro lettore, cara lettrice

PensioniOggi.it, il primo portale online dedicato sulla previdenza, vuole portare a conoscenza e sostenere l'iniziativa di un gruppo di lettori che ha costituito un Comitato ad hoc per dare piena attuazione della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) al fine di consentire il cumulo gratuito dei periodi assicurativi con le casse professionali.

A distanza di oltre sei mesi dall'approvazione della legge di bilancio, infatti, non si è ancora provveduto all’applicazione dell’ articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2017, il cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013, rendendolo esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonchè anche dagli iscritti alle casse professionali.

La facoltà è particolarmente importante, frutto di una gestazione di diversi anni, perchè restituisce pari dignità previdenziale a qualsiasi attività lavorativa svolta e la rende utile anche per accedere alla pensione anticipata (anche con il requisito ridotto per i cd. lavoratori precoci).

L’Inps, con la circolare 60 del 16/3/2017, ha fornito le prime istruzioni applicative in merito ma ha rimandato ad un'ulteriore circolare le istruzioni applicative per i casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse Professionali. Poiché dopo mesi di attesa questa circolare non è ancora stata emessa lasciando in sospeso le legittime aspettative di molti cittadini, il Comitato intende, promuovere e stimolare iniziative per la definizione della questione.

In questo contesto nasce il Comitato promosso da Paola Muraro, Donato de Caprariis e da Marco Nicoletti. Il Comitato intende sollecitare, promuovere e stimolare iniziative per la definizione della questione.
L'adesione al Comitato / Raccolte Firme

L'adesione al Comitato è gratuita e per farla è sufficiente inviare una mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita e recapito postale ed eventuale email per contatti e/o telefono.
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