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Esodati, resta il vincolo temporale per la sesta salvaguardia
Il trattamento pensionistico per i lavoratori che faranno parte della sesta salvaguardia non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge che conterrà la misura. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 2, comma 2 del disegno di legge in materia di deroga ai requisiti pensionistici che attende ora il via libera definitivo del Senato.
In pratica con questa precisazione i 32 mila lavoratori beneficiari del provvedimento perderanno le mensilità di pensione a cui avrebbero avuto diritto in base alla previgenti regole se queste si collocano temporalmente prima della data di entrata in vigore della legge. Un escamotage, peraltro già sperimentato con la quarta e con la quinta salvaguardia, che può costare caro soprattutto nei confronti di quei lavoratori che avrebbero avuto la decorrenza nel 2013 e che si ritroveranno nell'impossibilità di ottenere gli arretrati maturati da tale data in poi.
Ma comunque il provvedimento in materia di salvaguardia può essere salutato positivamente. La nuova normativa che entrerà in vigore ufficialmente entro poche settimane consentirà ad altre 32.100 persone di fruire delle vecchie regole di pensionamento, piu' favorevoli. Nello specifico sono cinque le categorie di lavoratori che ne faranno parte. Eccole:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti di pensionamento previgenti. La norma precisa inoltre che il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e che tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 147/2013 (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 147/2013 (lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del Dl 201/2011 (lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei congedi per assistere parenti in situazione di disabilità), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016);
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6.1.2016).
Zedde
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Riforma Pensioni, le ipotesi del governo per un anticipo dell'età pensionabile
Il governo ha riaperto i lavori per individuare una soluzione strutturale al problema degli esodati. In occasione dell'approvazione alla Camera del disegno di legge sulla sesta salvaguardia il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha ribadito infatti l'impegno del governo sulla questione. Kamsin E al ministero del Lavoro confermano che sarà la legge di Stabilità lo strumento tecnico che conterrà le misure in materia. I tempi però sono ristretti in quanto la legge finanziaria dovrà essere presentata dal governo entro il prossimo 15 Ottobre.
Per questa ragione a via XX Settembre i tecnici stanno rispolverando le idee dell'ex-ministro del Lavoro Enrico Giovannini che aveva individuato la soluzione del cd. prestito pensionistico. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di mandare a riposo le persone alle quali mancano ancora due anni al conseguimento dei requisiti Fornero per andare in pensione (cioè 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia o 42 anni e 6 mesi per la pensione anticipata) e recuperare attraverso dei micro prelievi sull'assegno le somme erogate in anticipo. Una Riforma che avrebbe il pregio di includere anche tutti coloro che hanno lasciato il posto di lavoro dopo il 2011 e che, pertanto, non potrebbero giovarsi delle varie tutele che il governo ha approntato in questi anni in materia di esodati.
L'Inps e lo Stato si farebbero carico degli oneri contributivi per questo lasso di tempo e nel contempo garantirebbero all'interessato la pensione. Poi per circa 10 o 15 anni l’assegno mensile subirebbe una decurtazione nell'ordine del 5-8% in modo di restituire completamente il prestito iniziale. Tra le ipotesi c'è anche un coinvolgimento del datore di lavoro che potrebbe in parte contribuire al versamento dei contributi in cambio della possibilità di licenziare il dipendente prossimo all'età pensionabile.
In alternativa il governo potrebbe accelerare sulla proroga dell'opzione donna. Si tratta di quel provvedimento contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione, di cui attualmente se ne sono perse le tracce ma che comunque non avrebbe avuto un iter di approvazione immediato. La misura, promossa dal Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia consentirebbe a tutti i lavoratori, pubblici e privati, sino al 2018 di poter lasciare l’impiego con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per gli autonomi) unitamente al perfezionamento di 35 anni di contributi. Ma con un assegno calcolato con il metodo contributivo e non retributivo in base all’ultimo stipendio; la conseguenza è un taglio della rendita previdenziale di circa il 25-30% sulla pensione.
Zedde
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Esodati, domande semplificate per la sesta salvaguardia
Tempi piu' brevi per la sesta salvaguardia. Le istanze di accesso alla nuova deroga dovranno essere inviate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disegno di legge che attualmente è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Kamsin Le modalità di invio ricalcheranno quelle disposte con il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia). E' quanto prevede l'articolo 2 del progetto di legge che, quasi certamente, non subirà variazioni nel corso dell'esame del Senato. Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) con un ulteriore allungamento dei tempi ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto in materia di quinta salvaguardia.
L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014".
In realtà, molto probabilmente, i lavoratori dovranno attendere la pubblicazione di una Circolare del Ministero del Lavoro o un messaggio inps che specifichi le modalità di accesso al regime derogatorio in quanto, alcune categorie di lavoratori, si pensi ad esempio ai soggetti in congedo per assistere un parente disabile o alla nuova fattispecie dei lavoratori a tempo determinato, non erano regolate nel citato decreto interministeriale.
Ad ogni modo si tratta di una importante semplificazione che consentirà di accorciare i tempi soprattutto in vista della pausa estiva.
Zedde