Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Ho letto quest'oggi il messaggio INPS 6645 del 22.04.2013 ed al secondo capoverso del punto 1 il documento dichiara quanto segue"Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile." Se non ho frainteso vuole dire che oltre a raggiungere i requisiti per la pensione, la mobilità dovrà coprire anche il periodo della finestra mobile più l'aspettativa di vita? Danilo

La risposta è negativa. Il messaggio citato non ha modificato le condizioni di accesso rispetto a quanto precisato nei messaggi 13343 del 13 Agosto 2012 e 4678 del 18 Marzo 2013 (65mila e 55 mila). Il recente intervento dell'Inps indica che le condizioni di accesso debbano permanere sino al momento della decorrenza della prestazione pensionistica. La precisazione è rivolta in particolare per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per questi soggetti viene precisato per l'appunto che la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.


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Sono un lavoratore precoce dipendente del settore privato nato nel 1960 con circa 37 anni di contributi nel marzo di quest'anno.  Secondo i miei calcoli non potrò beneficiare dell'emendamento precoci in quanto raggiungo i 42 anni e 6 mesi di contributi utili per la pensione anticipata dopo il 31 Dicembre 2017. E' corretto il mio calcolo?   Franco da Firenze

La risposta è positiva. Dai dati forniti il requisito utile per il trattamento viene infatti perfezionato nel 2019 (anche se non è possibile essere precisi in quanto non si conoscono con esattezza i futuri adeguamenti alla stima di vita istat) . Per quanto riguarda le penalizzazioni si fa presente che l'articolo 24, comma 10 del decreto legge 201/2011 convertito con legge 214/2011, prevede che sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; la percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per gni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso di specie la penalizzazione ammonterebbe a circa il 4 %.


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Sono un esodato enel nel febbraio 2011 che ha avuto la sfortuna o la fortuna di essere stato reimpiegato in attività lavorative - a tempo determinato - dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro. Dovevo percepire la pensione nel marzo del 2013 in quanto avevo raggiunto i requisiti - la vecchia quota 96 - nel febbraio 2012. Sono stato escluso da tutte le salvaguardie con enorme frustrazione e disperazione in quanto per i cessati dal servizio con un accordo individuale era necessario non essere stato reimpiegato. Volevo sapere se - come mi pare di capire - ho qualche speranza dall'approvazione del terzo decreto esodati approvato con la legge di stabilità.  Giorgio da Firenze

Si ricorda che l'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha esteso la salvaguardia:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Dai dati forniti dal lettore - qualora i redditi percepiti successivamente al 30 Giugno 2012 non siano superiori a 7.500 euro - si ravvisano dunque gli estremi per essere potenzialmente incluso tra questo nuovo gruppo di salvaguardati (lettera c).


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Sono una lavoratrice del settore privato che compie 57 anni nell'ottobre 2014. Ho letto che per accedere al regime sperimentale donna bisogna maturare la decorrenza della prestazione pensionistica (cioè i 12 mesi di finestra mobile) entro il 31 Dicembre 2015 (oltre ad avere almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi).Il patronato a cui mi sono rivolta mi ha detto che potrei accedere ma lo sportello inps è di contrario avviso. Chi ha ragione? Francesca da Montelivata

Le indicazioni della lettrice sono corrette. Tuttavia la circolare inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha indicato che le lavoratrici che intendono usufuire dela liquidazione della pensione con il sistema totalmente contributivo (articolo 1, comma 9 della legge 243/04, cd. regime sperimentale) si applica - a partire dal 1° Gennaio 2013 - l'adeguamento alla stima di vita istat. Ciò comporta la necessità di perfezionare 57 anni e 3 mesi di età anagrafica (58 anni e 3 mesi per le autonome). Stante i dati forniti dalla lettrice i requisiti verrebbero dunque maturati nel Gennaio 2015 con la conseguente impossibilità di ottenere la decorrenza entro i termini sopra citati.


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Gent.mo Dott. Rossini ho letto la sua risposta del 11/04/13 ad una persona che e' in mobilita' lunga dal 2007 che chiedeva notizie sull'aspettativa di vita e vorrei cortesemente chiederle alcuni chiarimenti in merito.Anche io sono stato licenziato e collocato in mobilita' lunga (L.223/91,art.4 e 24) il 30/09/2007 con L.296/2006 (art.1,comma1189),essendo cio' avvenuto entro il 31/12/2007 abbiamo bloccato i requisiti 57/35 cosi' come stabilito dal messaggio Inps n.27073 (08/11/2007) e quindi tutelati da riforme pensionistiche successive e come evidenziato dallo stesso messaggio 27073,il Ministero del Lavoro,tramite nota n.14/0000196 del 11/01/2005,ha stabilito che le leggi in materia di mobilita' lunga sono da considerare 'speciali' e quindi non modificabili e/o sostituibili da leggi 'generali' anche successive.Nonostante questa tutela garantita da Ministero del Lavoro e Inps,nonostante nel messaggio Inps n.13343 (Agosto/2012) si stabilisce che i lavoratori collocati in mobilita' lunga con L.296/2006 maturano i requisiti secondo la Tab. C della L.449/1997 (57/35),nonostante io abbia ricevuto dall'Inps la lettera in cui mi si dice che sono escluso sia dalla L.122/2010 (riforma Tremonti) che dalla L.214/2011 (riforma Fornero),l'Inps stessa vuole comunque assoggettarmi all'applicazione dei 3 mesi di aspettativa di vita che partono dal 2013.Cio' e' un controsenso con quanto Ministero e Inps stessa hanno in precedenza stabilito e contravviene al diritto acquisito secondo le norme suddette.Ma se ti dicono che sei escluso dalla L.122/2010 e le norme sull'adv sono contenute in essa perche' applicarle lo stesso?? Le chiedo : c'entra forse anche l'applicazione della L.111/2011??? Ma anche se fosse cosi' tutte le leggi che hanno introdotto e stabilito l'applicazione dell'adv sono comunque generali e successive al 2007,anno in cui ci hanno concesso il blocco dei requisiti 57/35 attraverso una legge speciale,vorrei un suo prezioso parere. Obler da Salerno

Si condividono le perplessità espresse dal lettore (peraltro la normativa in tema di adv - contenuta nell'articolo 12, comma 12-bis del dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 - taceva completamente circa l'adeguamento ai lavoratori di cui alla 296/2006 lasciando cioè pensare che l'adeguamento fosse escluso per tali soggetti).

Ad ogni modo si tratta questa di una interpretazione (estensiva) inps ai sensi del messaggio 20600 del 13 Dicembre 2012 e dell'articolo 24, comma 15, ultimo capoverso del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011.  L'articolo 18, comma 22-ter della legge 111/2011 è intervenuto sulle finestre mobili per i lavoratori che accedono alla pensione indipendentemente dal requisito anagrafico (40 anni di contributi). Dunque ritengo non abbia influito sul caso di specie. 


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