Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati - Mobilita': lavoratori in salvo se l'attivita' lavorativa e' cessata entro il 4 Dicembre 2011
Lunedì, 11 Giugno 2012Buon giorno Dott. Rossini,nato 02/02/1956 a seguito di accordo individuale con azienda, sindacati,ex art. 411 comma 3 con procedura prevista art. 4 legge 23/07/1991 n. 223,sottoscritto presso l'Amma di Torino in data 14/10/2011, ho cessato l'attività il 30/12/2011,sono in mobilità dal 08/01/2012 accettata dall'INPS.Maturo i 40 anni al 30/11/2012, come da certificativa INPS, secondo previgenti normative dovrei accedere alla pensione a termine della finestra di 13 mesi il 01/01/2014,domanda: ho tutti i requisiti per essere fra i 65.000 "fortunati"?
Pensioni 2012: Esodandi esclusi dal decreto fornero
Venerdì, 08 Giugno 2012Sono nato del 1953 la mia azienda dopo un accordo collettivo stipulato il 28 novembre 2011 ha chiesto a chi volesse ,volontariamente,di accettare di andare in mobilità incentivata.Solo dopo aver letto il "DECRETO SALVA ITALIA" in gazzetta ufficiale ho preso la decisione di aderire. Il 28 dicembre 2011 ho firmato la mia non opposizione e il licenziamento si è concretizzato il 10 gennaio 2012. Avendo letto che ,secondo l'art 24 comma 14 del succitato decreto,avrei avuto l'accesso allle vecchie regole,maturando i requisiti pensionistici(quota 97 e 61 anni)dentro la mobilità ho preso tale decisione .Ora leggo,e spero di sbagliarmi,che non figurerei più tra i salvaguardati. E' corretto?
Pensioni: il limite del 30 Ottobre 2008 per i 10mila salvaguardati e' blindato?
Venerdì, 08 Giugno 2012
Facevo una riflessione in ordine ai c.d. 10.000 salvaguardati di cui al comma 5, art.12 del D.L.78/2010 (poi legge 122/2010), recepito e quindi disciplinato dal messaggio INPS n.20062 del 21/10/2011. Lo stesso Istituto, effettuato il richiesto monitoraggio e stabiliti i criteri di ammissione per i potenziali candidati, fissava come limite temporale il 30/10/2008, data entro quale doveva essere cessato il rapporto di lavoro. Veniva così elaborata la graduatoria dei beneficiari, pubblicata in allegato al decreto interministeriale n.63655 del 5/1/2012. Ma a mio avviso, ed anche sulla scorta di quanto riferitomi alla sede dell'INPS alla quale mi sono rivolto per conoscere la mia posizione, detta graduatoria non sarebbe "blindata". Infatti considerata l'epoca in cui l'INPS ha effettuato il monitoraggio (ultimi mesi del 2011) dei nominativi aventi diritto, nel frattempo, ovvero a distanza di circa 8/9 mesi, alcuni (non molti, ritengo) dei "prescelti" sarebbero potuti uscire dal novero dei 10.000 per i motivi più disparati (inizio nuovo rapporto di lavoro, decesso, ecc.) lasciando così ad altri la possibilità di accedervi.
Secondo il Suo autorevole parere, Le sembra corretta la mia interpretazione? La cosa mi sta particolarmente a cuore in quanto ho cessato il rapporto di lavoro il 30/12/2008, ovvero 60gg. dopo quella fatidica data, e vorrei ancora sperare nella pensione con "vecchia" decorrenza gennaio 2013.
Giuseppe
Pensioni esodati: sulla proroga della mobilita' e l'aspettativa di vita
Venerdì, 08 Giugno 2012
La condizione di maturare i requisiti nel periodo di mobilità vale anche a seguito di interruzioni della mobilità per periodi di lavoro temporaneo? Molti lavoratori hanno lasciato il lavoro con la mobilità e qualche mese (non anni) da coprire con versamenti volontari o tramite coperture contributive derivanti da occupazioni a tempo determinato. Ho trovato sul sito INPS che la condizione di lavoro temporaneo è neutro ai fini della mobilità e sempre nel medesimo sito un documento “L_247_07_Salvaguardia_diritto_accesso_pensione_anzianità” dove viene espressamente detto che i periodi di occupazione nel corso della mobilità comportano lo slittamento della scadenza della mobilità tale da far rientrare la data di maturazione dei requisiti.
Come secondo aspetto lo scattare dell’aspettativa di vita. E’ vero che la riforma di dicembre ha modificato questo parametro anche per chi matura i 40 anni ma se viene considerata la norma in essere al momento dell’uscita questa condizione non era prevista. Poi, i tre mesi di potenziale aumento sono sulla contribuzione o ricadono sulla finestra portandola a 17 mesi?
Esodati: le novita' per i lavoratori nei fondi esuberi
Mercoledì, 06 Giugno 2012
Egr. Dr. Rossini,
dal 1.1.2009 ho avuto accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle imprese di credito, e percepisco un assegno straordinario con scadenza marzo 2013.
Sono nato il 17/01/1953, assunto in banca il 21/11/1972, maturerò i 40 anni di contributi nel novembre 2012; l’originaria decorrenza della pensione prevista al momento dell’ingresso nel Fondo di Solidarietà si è spostata dal 1°/4/2013 al 1°/01/2014.
Dalle risposte che ha fornito ad altri miei colleghi mi sembra di avere capito:
- faccio parte dell’elenco dei 65.000 salvaguardati dalla riforma Fornero e quindi non mi si applicheranno le nuove norme;
- non mi si applicherà neanche l'aumento dell'aspettativa di vita dal gennaio 2013, con spostamento da 40 anni a 40 anni e 3 mesi del requisito per la maturazione, in quanto maturerò i 40 anni di contributi nel novembre 2012;
- non essendo rientrato nella graduatoria utile dei 10.000 salvaguardati della precedente riforma, avendo risulto il contratto di lavoro in data successiva al 30/10/2008, non sono in possesso dei requisiti per ottenere la proroga straordinaria dell'assegno dalla data della vecchia finestra del 1°/4/2013 a quella della nuova al 1°/01/2014 .
Ringraziando anticipatamente per l’attenzione che riserverà alla presente, porgo cordiali saluti.
Antonio.