A spiegarlo è stata la stessa Agenzia nella Circolare 11/E dello scorso 23 marzo, al paragrafo 6.4. Partiamo dal presupposto che “i modelli 730 integrativi possono essere gestiti solamente attraverso un intermediario abilitato”. Detto questo, se il 730 originario è stato presentato direttamente via web dal contribuente - quindi senza l’aiuto del sostituto o di un intermediario -, l’eventuale modello integrativo (a prescindere dalla tipologia) potrà essere presentato entro il 25 ottobre presso qualunque CAF o professionista, fermo restando l’obbligo per il contribuente di esibire tutta la documentazione. Viceversa, in caso di presentazione “mediata” del 730 originario - con l’aiuto del sostituto o di un intermediario - valgono ancora le vecchie regole applicate fino al 2014.
Se il contribuente riscontra nella dichiarazione già presentata errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario, può comunque presentare una dichiarazione integrativa.
Il nuovo modello 730, sul quale andrà indicato il codice “1” nell’apposita casella “730 integrativo”, dovrà essere presentato al CAF entro la data del 25 ottobre, anche se l’assistenza è stata originariamente prestata dal sostituto d’imposta. Qualora il contribuente consegnasse la dichiarazione integrativa presso lo stesso CAF a cui ha consegnato il modello originario, dovrebbe esibire solo la documentazione relativa all’integrazione da effettuare. Se invece l’assistenza è stata prestata dal sostituto d’imposta o da qualche altro CAF/intermediario abilitato, il contribuente dovrà nuovamente esibire tutta la documentazione. Va infine ricordato che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del primo 730, e di conseguenza non fa venir meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al 730 originario;
Se invece, per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria, il sostituto non è stato correttamente identificato, nell’apposita casella del modello integrativo deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l’effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l’assistenza per la presentazione del Modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria. GamsinSe infine l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice 3.
In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. Il sostituto d’imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l’interesse dello 0,40 mensile a partire dal mese di settembre.
Resta da vedere la casistica dei contribuenti che commettono errori a proprio favore, tali da comportare un maggior credito o un minor debito. In questi casi anziché il 730 integrativo va fatto il Modello Unico - Persone fisiche. Vi sono due opzioni: o fare l’Unico entro il 30 settembre (correttivo nei termini), oppure farlo entro il termine previsto per la presentazione del Modello UNICO relativo all’anno successivo (in tal caso si parla di dichiarazione integrativa), pagando in ogni caso il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
A cura del Patronato Acli