L'Agenzia delle Entrate ha approvato infatti solo questa settimana i modelli che consentiranno agli enti interessati di provvedere alla trasmissione all’Agenzia dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, ai rimborsi per spese sanitarie e ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari, utili all’elaborazione della dichiarazione precompilata e allo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali.
L'adempimento, che riguarda l'anno 2015, deve essere effettuato entro il 29 febbraio (dato che il 28 febbraio è domenica), lasciando dunque davvero pochi giorni agli operatori del settore per adeguarsi.
Per quanto riguarda le spese universitarie, le università statali e non devono trasmettere all’Anagrafe tributaria quelle sostenute nel 2015 per ciascuno studente, con indicazione dei soggetti che hanno sostenuto l’onere e l’anno accademico di riferimento. Le spese vanno comunicate al netto di eventuali rimborsi e contributi. I rimborsi erogati nell’anno d’imposta, ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti, devono essere indicati separatamente. Dal 2 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno - si legge nel provvedimento direttoriale - lo studente può esercitare la propria opposizione all'Agenzia delle entrate ad utilizzare i dati relativi alle spese universitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In caso di opposizione, infatti, le predette informazioni saranno cancellate per tipologie di spesa e, quindi, non essendo elaborate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno conoscibili da parte dei soggetti cui lo studente risulti eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore). Resta fermo che i singoli documenti fiscali potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni previste per legge all’atto della dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese funebri, sono tenuti alla trasmissione tutti i soggetti che hanno emesso fatture nell'anno 2015, sostenute in dipendenza della morte di persone. Si tratta quindi di imprese di pompe funebri, di gestori di servizi cimiteriali e così via. Tra i dati da indicare vi sono: il codice fiscale del defunto, l'ammontare complessivo delle spese funebri, il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la quota parte delle spese dallo stesso sostenute.
Circa le spese sanitarie rimborsate, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nel 2015 (incluse quelle sostenute negli anni precedenti) per effetto dei contributi versati (articolo 51, comma 2, lettera a, e articolo 10, comma 1, lettera e-ter, del Tuir), nonché i dati relativi ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta. Non vanno invece comunicati i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi non deducibili. Anche in questo caso l'interessato può manifestare l'opposizione all'elaborazione di tali informazioni.
Infine, per quanto riguarda la previdenza complementare, le forme pensionistiche complementari, per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d’imposta, devono inviare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contributi a esse versati nel 2015 dai contribuenti.