Ciò avviene, sempre secondo il dm in questione, ma a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, allorché ricorra una di queste situazioni: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Il decreto definisce anche i criteri per l'accesso ai contributi. Spetterà al comune, nel consentire l'accesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie verificare che il beneficiario: abbia un reddito I.S.E. non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00; sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Il comune deve verificare altresì che né il richiedente né i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Una volta verificate tutte le condizioni di cui sopra il conduttore può quindi richiedere e ottenere dal comune la concessione del beneficio, nei limiti della disponibilità dell'ente locale, tenuto anche conto del numero di istanze presentate. Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne, di un minore, ovvero di soggetto con invalidità accertata almeno al 74% o in carico ai servizi sociali o alle Asl per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
A questo punto gli inquilini beneficiari potranno accedere ai contributi. La dotazione per il 2016, pari a 59,73 milioni, del Fondo destinato ai morosi incolpevoli (ex art. 6, comma 5, d.l. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013) è ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo la tabella allegata allo stesso decreto. Quanto all'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole, questo non può superare i 12mila euro.
La somma ricevuta dal comune deve comunque essere utilizzata, alternativamente: per sanare la morosità incolpevole, a condizione che il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore a due anni e che il proprietario dell'immobile rinunci all'esecuzione dello sfratto (in questo caso sono concessi al massimo 8 mila euro, che vengono destinati al locatore); rendere al proprietario i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario consenta a procrastinare l'ese- cuzione dello sfratto per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa per il conduttore (in questo caso sono concessi al massimo 6 mila euro); assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione (in tal caso il comune può corrispondere il contributo in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto); assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile, ovvero 12 mila euro (in tal caso il comune può corrispondere il contributo in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto).
Documenti: Il decreto Del Ministero 30 Marzo 2016