Affitti in nero, Ok alla stretta. Ecco cosa cambia con la legge di stabilità

Davide Grasso Mercoledì, 25 Novembre 2015
Arriva un giro di vite sui proprietari che fanno pagare ai propri inquilini una quota dell’affitto «superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato». Il testo delle novità.
Il Parlamento prova una stretta contro gli affitti in nero. Il comma 32 dell'articolo unico della legge di stabilità, approvato la scorsa settimana dal Senato, interviene con un maquillage sull'articolo 13 della legge 431/1998 dopo che la Corte Costituzionale ha distrutto con due bordate (sentenze 50/2014 e 169/2015) la precedente norma (commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23/2011) che consentiva all’inquilino di beneficiare di un «premio» (affitto super ridotto per quattro anni) se avesse denunciato al fisco la mancata registrazione del contratto

La modifica introdotta al Senato, sostenuta con un emendamento del Senatore Franco Mirabelli, prevede l’obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di trenta giorni, con la possibilità per il conduttore di adire l’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto e di ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente. 

Le novità. Si prevede in primo luogo la nullità di ogni accordo «volto a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato» e si conferma, come già prevede la normativa vigente, la possibilità della restituzione di quanto versato in più dall’inquilino rispetto a quanto indicato nel contratto registrato; la richiesta va fatta entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato. La nullità interessa non solo le pattuizioni volte ad ottenere un importo maggiore negli immobili affittati a canone libero ma anche in quelli a canone concordato: si ribadisce infatti la nullità di ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Anche in questi casi, sempre entro sei mesi dalla riconsegna, il conduttore può chiedere di riavere quanto pagato in più. Viene anche chiarito che in generale sono nulli i patti che derogano ai limiti di durata dei contratti previsti dalla legge 431/98.

L'obbligo di registrazione. Un'altra modifica all’articolo 13 della legge 431/1998, introduce l’obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale. Se il contratto (libero o concordato) non sia stato registrato nel termine indicato, l’inquilino può chiedere in Tribunale che da subito la locazione venga ricondotta ai termini di legge (articolo 1 della legge 431/98). In tale circostanza sarà il giudice a determinare anche il canone dovuto il cui importo tuttavia non potrà eccedere il valore minimo stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge 431/1998 (per i canoni concordati, si ritiene, anche se la misura non è molto chiara) e la contestuale restituzione delle somme pagate in eccedenza dal conduttore. 

Spaccati i giudizi delle associazioni di categoria. Per Daniele Barbieri, segretario generale del Sunia «è un efficace deterrente contro il mercato nero», mentre secondo Massimo Pasquini (Unione inquilini) è «un pannicello caldo» soprattutto perchè, non potrà sanare le situazioni pregresse dato che una norma precedente che prevedeva agevolazioni per chi denuncia il nero e' stata già bocciata dalla Corte Costituzionale.



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