"Finalmente si arriva così ad avere una legge quadro che regoli questo settore - spiega Luca Sani (Pd), presidente della Commissione -. Si dà inoltre una definizione precisa di agricoltura sociale". Secondo l'articolo 2, infatti, "per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali" dirette a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di persone disabili o svantaggiate, a fornire servizi che "affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative". Rientrano nel concetto di agricoltura sociale anche le fattorie didattiche e gli agri-asili. Le cooperative sociali, però, dovranno avere almeno il 30% del proprio fatturato derivante dall'attività agricola per essere considerate del settore. Una barriera che non è piaciuta a molte realtà del sociale che svolgono sì il lavoro nei campi ma non in maniera tale da arrivare a un terzo del fatturato.
Si demanda ad un Decreto del MipAAF da adottarsi previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, la definizione dei requisiti minimi e le modalità delle attività GamsinPer le aziende agricole e le cooperative sociali la legge quadro rappresenta un trampolino di lancio. Potranno infatti accedere a contributi regionali specifici, i comuni potranno prevedere misure per la valorizzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche. Inoltre nell'assegnazione di beni demaniali o di terreni confiscati, le imprese del settore potranno godere di una corsia preferenziale. Infine, presso il Ministero dell'agricoltura verrà istituito un osservatorio sull'agricoltura sociale: tra i suoi compiti, lo studio del fenomeno in Italia (di cui non si conosce con precisione la dimensione) e suggerire misure per il sostegno alle imprese e per la semplificazione delle procedure amministrative.
Documenti: Il testo della legge approvata