Ape, arriva il nuovo certificato energetico. Ecco cosa cambia

Valerio Damiani Mercoledì, 07 Ottobre 2015
Dal 1° Ottobre è in vigore l’Ape unico, che supera la vecchia“frammentazione” regionale applicando in modo omogeneo e coordinato l'attestazione su tutto il territorio nazionale.
Dal 1° Ottobre è entrato in vigore l’APE, ossia il nuovo Attestato di Prestazione Energetica che dal 2013, per effetto dell’entrata in vigore del decreto “Energia”, ha sostituito il vecchio ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Da questa data l’attestato deve essere redatto secondo i novellati criteri di calcolo disposti dai tre decreti attuativi già pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2015 (e datati 26 giugno 2015). Il nuovo APE, in sostanza, era già valido, ma solo da un punto di vista teorico, visto che mancavano ancora le disposizioni tecniche per poterlo applicare, e tali disposizioni sono appunto arrivate coi suddetti decreti.

I tre provvedimenti riguardano in sostanza: 1) l’adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 2) gli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici; 3) l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Com’è noto, la nuova legislazione servirà a “svecchiare” la normativa italiana in tema di certificazione energetica secondo i parametri richiesti dall’UE. In pratica il nuovo APE indicherà la quantità di energia consumata da un determinato immobile nell’arco di un anno attraverso parametri più aggiornati rispetto a quelli dell’ACE. Con le nuove linee guida diventerà, in pratica, più facile il confronto tra unità immobiliari e orientare il mercato verso un nuovo concetto di qualità, che prenderà in grande considerazione le prestazioni energetiche. In base al risultato sarà quindi possibile collocare l’immobile in una delle categorie energetiche che vanno dalla A+ alla G (le classi energetiche saranno dieci). Dalla A4, la migliore, si passerà via via alla G, la peggiore. Inoltre con la nuova norma si torna ovunque (eccetto che nelle province autonome) a una metodologia omogenea per definire le classi degli edifici su tutto il territorio nazionale. 

Quando va prodotto ed allegato l'APE. Detto questo, l’impiego del nuovo APE resta regolato dall'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 che individua le casistiche che richiedono la dotazione dell'APE all'immobile. Secondo le norme precedenti, infatti, il rilascio dell’ACE era previsto soltanto in caso di vendita dell’immobile da parte del proprietario o del costruttore. Con la nuova normativa invece l'attestato deve essere prodotto dal proprietario nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita' immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato.

In questi casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. A tal fine nel contratto deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

In alternativa l'attestato può anche essere fatto dal condominio (anche perchè è decisamente più economico): l'articolo 6, comma 4, del Dlgs 192/2005 ribadisce infatti che «l'attestazione della prestazione energetica (...) riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva».

L'allegazione. Copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari, come previsto dal decreto destinazione italia (Dl 145/2013). L'obbligo di allegazione rimane, pertanto, solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso. 

Validità. L'attestato avrà una validità massima di dieci anni, a partire dal suo rilascio, e va aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici e tale da modificare la classe energetica.

Sanzioni e Controlli. Le verifiche sugli Ape scattano d'obbligo su almeno sul 2% degli attestati rilasciati e a partire dalle targhe energetiche che attestano classi più efficienti. Per chi non verrà trovato in regola, le sanzioni sono severe. Il progettista che rilascia un Ape senza il rispetto dei criteri obbligatori è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro, più la segnalazione del fatto all'ordine o collegio di riferimento per provvedimenti disciplinari. 

Se manca l'Ape per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa da 3mila euro a 18mila euro. Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo. Rispetto al passato, non è però più prevista la nullità dell'atto stesso.

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Documenti: Dm 26 Giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 

Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.  

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