Ape, L'attestato di prestazione energetica diviene unico in tutta Italia

Valerio Damiani Lunedì, 19 Ottobre 2015
Dal 1° Ottobre è in vigore l’Ape unico, che supera la vecchia“frammentazione” regionale applicando in modo omogeneo e coordinato l'attestazione su tutto il territorio nazionale.
Da questo mese è entrato in vigore l’APE unico, l’Attestato di Prestazione Energetica valido in tutta Italia. Dal 1° ottobre 2015 sono entrati infatti in vigore i decreti in materia di efficienza energetica pubblicati lo scorso mese di luglio in Gazzetta Ufficiale. In particolare, i decreti sono 3: il primo definisce modalità di calcolo della prestazione energetica e requisiti minimi di efficienza per le nuove costruzioni e per gli immobili in ristrutturazione; il secondo adegua, a seconda della tipologia dell’opera (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche), gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo; il terzo aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).

L’APE è quindi ora valido su tutto il territorio nazionale e offrirà maggiori informazioni sull’efficienza energetica dell’edificio e degli impianti: la metodologia di calcolo è ora omogenea e le regioni avranno due anni per adeguarsi. 

Ecco cosa cambia in particolare: 1) le classi energetiche passano da 7 a 10, dalla nuova A4 (migliore) alla G (peggiore); nell’APE saranno segnalati i consumi energetici per il riscaldamento invernale e per le attività di rinfrescamento estivo, l’emissione di anidride carbonica e l’energia esportata; i requisiti e competenze del certificatore energetico sono state aggiornati e ora la multa per un Attestato sbagliato andrà da €700 a €4.200; al proprietario o al costruttore potrà essere comminata una sanzione tra €3.000 e €18.000 per immobili nuovi e/o ristrutturati messi in vendita o in affitto senza APE mentre il direttore dei lavori potrà essere multato da €1.000 a €3.000 se ometterà di presentare l’Attestato al comune di riferimento. 

Sarà approntato un sistema informativo comune in tutta Italia con tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni potranno attivare i relativi controlli. 

Si ricorda che l'attestato può anche essere fatto dal condominio (anche perchè è decisamente più economico): l'articolo 6, comma 4, del Dlgs 192/2005 ribadisce infatti che «l'attestazione della prestazione energetica (...) riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva».

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Documenti: Dm 26 Giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 

Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.  

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