L’APE è quindi ora valido su tutto il territorio nazionale e offrirà maggiori informazioni sull’efficienza energetica dell’edificio e degli impianti: la metodologia di calcolo è ora omogenea e le regioni avranno due anni per adeguarsi.
Ecco cosa cambia in particolare: 1) le classi energetiche passano da 7 a 10, dalla nuova A4 (migliore) alla G (peggiore); nell’APE saranno segnalati i consumi energetici per il riscaldamento invernale e per le attività di rinfrescamento estivo, l’emissione di anidride carbonica e l’energia esportata; i requisiti e competenze del certificatore energetico sono state aggiornati e ora la multa per un Attestato sbagliato andrà da €700 a €4.200; al proprietario o al costruttore potrà essere comminata una sanzione tra €3.000 e €18.000 per immobili nuovi e/o ristrutturati messi in vendita o in affitto senza APE mentre il direttore dei lavori potrà essere multato da €1.000 a €3.000 se ometterà di presentare l’Attestato al comune di riferimento.
Sarà approntato un sistema informativo comune in tutta Italia con tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni potranno attivare i relativi controlli.
Si ricorda che l'attestato può anche essere fatto dal condominio (anche perchè è decisamente più economico): l'articolo 6, comma 4, del Dlgs 192/2005 ribadisce infatti che «l'attestazione della prestazione energetica (...) riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva».
Documenti: Dm 26 Giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici