Ok all'assegno ai nuclei familiari per i lavoratori destinatari dell'assegno d'integrazione salariale (Ais), erogato dai fondi di solidarietà e dal fondo d'integrazione salariale (Fis). A spiegarlo è l'Inps nel messaggio 4167/2022 pubblicato la scorsa settimana con il quale l'ente previdenziale fornisce le istruzioni per il conguaglio degli assegni erogati dai datori di lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
ANF
La legge Bilancio 2022 (art. 1, comma 212, legge 234/2021), modificando la disciplina in materia di ammortizzatori sociali (art. 39 dlgs 148/2015) ha stabilito che, dal 1° gennaio, ai lavoratori destinatari dell'assegno d'integrazione salariare, erogato sia dai fondi di solidarietà che dal fondo d'integrazione salariale, spetta l'assegno per il nucleo familiare (Anf), a carico delle gestioni degli stessi fondi, in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale. Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, la tutela Anf è riconosciuta solo ai nuclei familiari senza figli a carico, poiché per i nuclei con figli a carico fino a 21 anni l'Anf è stato sostituito dal nuovo «assegno unico e universale».
Il conguaglio
Ai fini del recupero delle somme erogate a titolo di Anf ai propri dipendenti, l'Inps istituisce il nuovo codice da utilizzare sull'UniEmens, utilizzabile sia per il conguaglio riferito al corrente mese che per il conguaglio degli arretrati (ossia gli assegni familiari corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022). In caso di cessazione di attività, per recuperare la prestazione anticipata, il datore di lavoro deve ricorrere a un flusso regolarizzativo sull'ultimo mese di attività.
Pagamento diretto
Nel caso in cui, invece, ci sia il pagamento diretto da parte dell'Inps dell'Ais, l'Inps ricorda che, in relazione ai periodi di integrazione salariale a carico dei fondi decorrenti dal 1° maggio 2022, le richieste vanno inviate esclusivamente con il nuovo flusso UniEmens-Cig (UNI41).
Documenti: Messaggio Inps 4167/2022