Il riesame delle domande di Anf per effetto della sentenza della Corte costituzionale 67/2022 (che consente di inserire moglie e figli residenti all'estero) non può riguardare l'inserimento di nuovi familiari. In tal caso, infatti, non si tratta di «riesame» di domanda presentata e non accolta o parzialmente accolta, ma di «nuova domanda» soggetta al termine prescrizionale. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 1375/2023.
La questione
Con la circolare 95/2022 l'Inps ha dettato le istruzioni alla citata sentenza della Corte costituzionale, relativa al diritto all'Anf ai lavoratori extraUe titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno, per i familiari all'estero nel paese di origine o altro paese. In particolare la circolare ha chiarito che le istanze di riesame possono essere accolte dalle sedi Inps previa apposita richiesta d'integrazione d'istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti, nell'ambito della prescrizione quinquennale.
Nuove domanda
Tuttavia, spiega l'Inps, risulta che sono state presentate da lavoratori extraUe, invocando la stessa sentenza della Corte costituzionale, domande di Anf con cui, a fronte di una domanda già accolta, si chiede il riesame alla luce della citata sentenza per inserire nel nucleo familiare nuovi componenti per periodi definiti da provvedimento di pieno accoglimento. L'Inps ribadisce che il riesame può essere proposto solo in relazione a domande già respinte o parzialmente accolte, in quanto riferite a soggetti non facenti parte del nucleo familiare, nei termini di decadenza. Diversamente, aggiunge l'Inps, nel caso in cui il richiedente chieda di riesaminare una domanda già definita e accolta, per inserire nuovi componenti del nucleo familiare, essa va intesa come una «nuova domanda» e, dunque, gestita nel rispetto dei termini prescrizionali.
Documenti: Messaggio Inps 1375/2023