Bonus Assunzioni, la maternità sospende l'agevolazione

redazione Mercoledì, 04 Novembre 2015
In caso di assenze per maternità è consentita la sospensione del periodo di validità dell'esone­ro contributivo triennale (36 mesi dalla data di assunzio­ne), con differimento del pe­riodo temporale di fruizione.
L'esonero contributivo può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. Lo precisa l'Inps nella Circo­lare n. 178/2015 di ieri nella quale spie­ga, tra l'altro, che lo sgravio triennale spetta anche se nei sei mesi precedenti il lavora­tore sia stato in forza al dato­re di lavoro ma con contratto diverso da quello dipendente a tempo indeterminato (co. co.co., co.co.pro., assunzio­ne a termine, partita Iva, ecc.) e che il bonus è applicabile anche alle assunzioni di giornalisti as­sicurati all'Inpgi.

Per quanto riguarda il congedo obbligatorio di maternità l'Inps precisa che il periodo di godimento del bonus può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità determinando, pertanto, il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. L'lnps ricorda ancora che condizione legittimante la fruizione dell'esonero è l'as­senza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione. Pertanto, precisa che non impedisce l'accesso all'incentivo lo svol­gimento, nei sei mesi prece­denti, di attività lavorativa sotto forme giuridiche e con­trattuali diverse da quella del contratto subordinato a tempo indeterminato quali, ad esempio, il rapporto a termine, il rapporto di col­laborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in for­ma autonoma, ecc.

Di converso, aggiunge l'Inps, poiché ai fini del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo c'è l'ulteriore condizione secondo cui il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume, «va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una socie­tà controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione».

Giornalisti e aziende pubbliche. L'lnps ricorda infine che gli sgravi contributivi per le assunzioni sono operativi anche nei riguardi dei datori di lavoro che non sono am­ministrazioni pubbliche (ex art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001), ma che sono comunque tenuti ad assolvere gli obblighi contri­butivi verso le casse della gestione dipendenti pubblici (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps), nonché dei datori di lavoro che assu­mono lavoratori assicurati all'Inpgi. In questo secondo caso, in particolare, l'istituto di previdenza dei giornalisti ha disciplinato il bonus con la delibera n. 52 del 15 ot­tobre, fissando i criteri per l'applicazione. Sul piano operativo, l'Inps spiega che le domande di esonero vanno inoltrate direttamente all'ln­pgi; quanto al bonus precisa, invece, che se ne ha diritto sulle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato ope­rate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (cioè dal 1 ° gennaio 2015 fino al 31 di­cembre 2015)

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati