Per quanto riguarda il congedo obbligatorio di maternità l'Inps precisa che il periodo di godimento del bonus può essere sospeso nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità determinando, pertanto, il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici. L'lnps ricorda ancora che condizione legittimante la fruizione dell'esonero è l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione. Pertanto, precisa che non impedisce l'accesso all'incentivo lo svolgimento, nei sei mesi precedenti, di attività lavorativa sotto forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto subordinato a tempo indeterminato quali, ad esempio, il rapporto a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
Di converso, aggiunge l'Inps, poiché ai fini del diritto alla fruizione dell'esonero contributivo c'è l'ulteriore condizione secondo cui il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume, «va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione».
Giornalisti e aziende pubbliche. L'lnps ricorda infine che gli sgravi contributivi per le assunzioni sono operativi anche nei riguardi dei datori di lavoro che non sono amministrazioni pubbliche (ex art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001), ma che sono comunque tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della gestione dipendenti pubblici (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps), nonché dei datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all'Inpgi. In questo secondo caso, in particolare, l'istituto di previdenza dei giornalisti ha disciplinato il bonus con la delibera n. 52 del 15 ottobre, fissando i criteri per l'applicazione. Sul piano operativo, l'Inps spiega che le domande di esonero vanno inoltrate direttamente all'lnpgi; quanto al bonus precisa, invece, che se ne ha diritto sulle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (cioè dal 1 ° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015)