Bonus Bebe', a fine mese il pagamento delle rate maturate sino a luglio

Bernardo Diaz Sabato, 18 Luglio 2015
L'Inps fornisce i primi chiarimenti sulle modalità e i tempi di pagamento del nuovo assegno di natalità introdotto con la legge di stabilità per i nati tra il 2015 ed il 2017.
Entro la fine del mese l'Inps provvederà alla liquidazione delle domande accolte per il bonus bebè. Successivamente effettuerà i pagamenti entro il giorno cinque di ogni mese. Lo precisa il messaggio 4845/2015 pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza con il quale vengono forniti diversi chiarimenti all'assegno di natalità introdotto dalla legge stabilità del 2015 (legge n. 190/2014).

Il bonus, ricorda l'Inps, spetta per le nascite e le adozioni tra il 1 ° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) e la misura dipende dall'Isee: se inferiore a 7 mila euro, il bonus annuo è di 1.920 euro per figlio (160 euro al mese); se pari o superiore a 7 mila euro e fino a 25 mila euro, è pari a 960 euro per figlio (80 euro al mese); se superiore a 25 mila euro non spetta. 

Il bonus è corrisposto dall'Inps, a domanda, e il pagamento è effettuato in base alle modalità indicate dal richiedente. L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità, a partire dal mese di nascita/ ingresso in famiglia. In sede di prima liquidazione, precisa l'Inps, avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, verranno corrisposte tutte le rate maturate a tale data. Il primo pagamento, pertanto, includerà anche le eventuali rate arretrate spettanti. A regime, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.

Adozione e Affidamento. Con riferimento all'evento adozione, premesso che è prevista la possibilità di presentare la domanda anche in occasione dell'affidamento preadottivo, l'lnps precisa che: 1) i genitori affidatari che hanno richiesto il bonus in occasione dell'affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell'adozione dello stesso minore; resta fermo che le mensilità concesse per l'affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato; 2) i genitori affidatari che non hanno chiesto il bonus per l'affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell'adozione. Una volta intervenuta l'adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno). GamsinLimite dei 36 mesi. In presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento (nascita e adozione). Ciò significa pertanto che se, per il figlio un nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per lo stesso figlio, sono avviate le procedure per l'adozione, i genitori affidatari o adottivi potranno beneficiare dell'assegno comunque fino a 36 mesi. In tal caso, cioè, le mensilità concesse al nucleo familiare di origine non sono considerate nel calcolo dei 36 mesi eventualmente spettanti ai genitori affidatari/adottivi. Invece, qualora il minore venga affidato temporaneamente, per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità erogate a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell'affidatario.

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