Ebbene ove in tali ipotesi il riesame si concluda con un provvedimento di accoglimento, l’assegno verrà corrisposto con tutte le mensilità arretrate spettanti.
Il bonus bebè. Si tratta di un'agevolazione pari a 960 euro all’anno, pagati mensilmente. Ne hanno diritto le famiglie che hanno avuto un bambino (o lo hanno adottato) nell’arco di tempo che va tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L’incentivo non spetta a tutte le famiglie, ma solo a quelle il cui Isee non supera 25mila euro, valore determinato utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore proprio all’inizio di gennaio. Se l’Isee non supera i 7.000 euro, l’importo del bonus raddoppia a 1.920 euro l’anno. Il trattamento economico compete per tre anni (ossia fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati) e sarà sufficiente richiederlo solo il primo anno dato che per il secondo e il terzo occorrerà soltanto rinnovare l’Isee. Il genitore avente i requisiti di legge deve presentare la domanda di assegno, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. GamsinPer ottenere il bonus, l’interessato deve inoltrare apposita istanza all’Inps, presentando il modulo bonus bebè Inps per via telematica direttamente se si possiede il Pin dispositivo dell’Istituto, oppure, recandosi presso intermediari abilitati (Patronati, Caf ecc.), che provvederanno a compilare il modello di richiesta e trasmetterlo online all’Ente assicuratore oppure attraverso il Contact Center Integrato. Per facilitare la compilazione della procedura online l’istituto di previdenza metterà a disposizione un facsimile che si può scaricare dal sito internet nella sezione “moduli”. Prima di inviare la domanda, tuttavia, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), cioè il documento “base” che serve per calcolare l’Isee.
Quanto ai tempi entro cui trasmettere la relativa istanza, l'Inps ha indicato che questa possa essere avanzata "dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio". Inoltre viene opportunamente puntualizzato che "ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere inoltrata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.